giovedì 31 gennaio 2008
PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 3
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giovedì 17 gennaio 2008
PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 2
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martedì 15 gennaio 2008
770/2008 SEMPLIFICATO
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venerdì 11 gennaio 2008
NUOVO REGIME DEI MINIMI - FINANZIARIA 2008
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giovedì 10 gennaio 2008
€UROSCHIAVI / 2
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mercoledì 9 gennaio 2008
€UROSCHIAVI
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venerdì 30 novembre 2007
CI VUOLE PAZIENZA
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venerdì 28 settembre 2007
martedì 18 settembre 2007
DA USARE IN CASO D'ISPEZIONE TRIBUTARIA
2) Nel caso si rifiutino chiamare subito, sempre senza aprire, il 112, denunciando che ci sono delle persone che vogliono entrare e si rifiutano di identificarsi. Potrebbero anche essere truffatori.
3) Richiesta "Carta o Foglio di Servizio". Fotocopiatelo. E’ questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo devono essere indicate tutte le cose che gli ispettori possono o non possono fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato sul foglio.
4) Sul "Foglio di servizio" sono elencati nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono rifiutate l’ispezione.
5) Chiamo subito almeno due testimoni. Meglio se sono soci Life, che sanno già come comportarsi e non si fanno intimidire. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non devono mai parlare.
6) Avere sempre una macchina fotografica o una cinepresa. Non possono toccarvi la macchina: lo strumento di prova non può essere pignorato.
7) Se ho da fare, sia io che i miei dipendenti, continuo a fare. Esiste anche la "Turbativa di Lavoro".
8) Non firmate mai alcun verbale. La regola AUREA.
9) Possono ispezionarvi soltanto durante l’orario di lavoro.
10) L’ispezione può durare al massimo 30 giorni lavorativi.
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lunedì 10 settembre 2007
CORRISPETTIVI E DICHIARAZIONI
E' stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che conferma il rinvio unificato al 1° ottobre p.v. della presentazione dell dichiarazioni dei redditi per
- le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. La proroga è valida per gli stessi soggetti, anche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o che detengono redditi di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e i soggetti equiparati. Stesso differimento per le dichiarazioni dei produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;
- le Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
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