- il compimento del tirocinio della durata di 3 anni;
- il superamento dell'esame di Stato.
Durante il tirocinio non è prevista la corresponsione di alcun tipo di compenso (se non per bontà del c.d. dominus, ovvero colui che accoglie nel proprio studio e segue il tirocinante) nè tanto meno il versamento di alcun contributo previdenziale.
Solo una volta raggiunta l'agognata abilitazione l'oramai commercialista poteva riscattare previdenzialmente i tre anni "investiti" in tirocinio.
Dal 2 luglio u.s., come dicevo, le cose sono cambiate. D'ora innanzi, infatti, anche chi non è ancora abilitato può decidere di versare dei contributi a quella che, in teoria, sarà la sua futura cassa previdenziale.
La cnpadc concede 6 anni (tre anni di tirocinio + ulteriori 3 anni per superare l'esame) in cui è possibile iniziare ad accumulare la propria pensione futura. Il tirocinante, inoltre, può decidere di versare 500, 1.000 o 2.000 euro annui, in base alle proprie possibilità economiche.
Un altro aspetto interessante della novità (anche se l'INPS non è ancora in grado di confermare quanto sostenuto dalla cnpadc) consiste nel fatto che se un tirocinante decide di aprire partita iva può evitare di iscriversi alla gestione separata dell'inps (con conseguente versamento minimo annuo di circa 2.500 euro) essendo sufficiente il versamento della contribuzione prevista dalla cnpadc.
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