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lunedì 18 febbraio 2008

PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 4

Forse una soluzione c’è.
Considerando che la Circolare INPS 25.5.96 n. 112 dice che
Sono inoltre da considerare esclusi dall'obbligo assicurativo i liberi professionisti gia' assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento n 281. A decorrere dal 30 giugno 1996 - come meglio precisato nel successivo punto 3 - sono invece da considerare soggetti al contributo i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse, nonche' i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni.
senza specificare se l’iscrizione alla Cassa sia obbligatoria o facoltativa, mentre in merito al secondo punto la Circolare INPS 12.6.96 n. 124 chiarisce che
Come e' stato precisato nella circolare n. 112 citata, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 281, il professionista e' tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Si chiarisce al riguardo che il pagamento alla cassa professionale di un contributo forfetario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in misura fissa, integra le condizioni per l'esclusione dal pagamento del contributo del 10% alla gestione separata INPS se, in relazione al contributo versato alla cassa, e' prevista l'erogazione di un trattamento pensionistico. Qualora il versamento forfettario fisso sia invece effettuato a titolo di solidarieta' e non comporti la valutazione del periodo ai fini pensionistici a carico della cassa professionale - si cita a titolo di esempio, il caso dell'ENPAM - il reddito, fermo restando quanto stabilito dal D.L. n. 166/1996 citato circa la decorrenza dell'obbligo assicurativo, dovra' essere assog-gettato a contribuzione INPS,
dedurrei, considerato quanto specificato dalle disposizioni applicative della CNPADC, e cioè che
La pre-iscrizione per i tirocinanti è finalizzata a consentire a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista – seguendo il rituale percorso che prevede lo svolgimento del periodo di tirocinio – di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza alla quale si iscriveranno successivamente al conseguimento del titolo di Dottore Commercialista, potendo, in tal modo, incrementare l’anzianità ed il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura per il periodo di pre-iscrizione,
che chi è pre-iscritto non è tenuto all’iscrizione alla gestione separata.
Mi rimane però ancora un dubbio: e se non ci si riesce ad iscrivere alla CNPADC in tempo?

giovedì 31 gennaio 2008

PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 3

Alla mia esplicita domanda l'INPS ha pensato bene di non rispondere per iscritto ma di farmi una bella telefonata.
In sostanza mi hanno detto che, qualora la cassa commercialisti mi rilasci una dichiarazione in cui riconosce che i versamenti che io faccio in qualità di pre-iscritto sono a titolo contributivo e NON contributi di solidarietà, l' INPS stesso non può vantare alcunchè nei miei confronti.
Il contrario di quanto si potesse intuire dalla precedente risposta.
Resta il fatto che non mi hanno dato nulla di scritto e che il tono del mio interlocutore non infondeva grossa sicurezza.
In pratica sono punto e a capo.

giovedì 17 gennaio 2008

PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 2

Tempo fa scrivevo:

Un altro aspetto interessante della novità (anche se l'INPS non è ancora in grado di confermare quanto sostenuto dalla cnpadc) consiste nel fatto che se un tirocinante decide di aprire partita iva può evitare di iscriversi alla gestione separata dell'inps (con conseguente versamento minimo annuo di circa 2.500 euro) essendo sufficiente il versamento della contribuzione prevista dalla cnpadc.
Sfruttando il servizio INPS Risponde ho posto il seguente quesito:
CON LA PRESENTE VORREI CHIEDERVI UN CHIARIMENTO IN MERITO ALLA NECESSITÀ DI ISCRIVERMI ALLA GESTIONE SEPARATA. HO DA POCO TERMINATO IL TIROCINIO PROFESSIONALE PER LA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E NON HO ANCORA SUPERATO L'ESAME ABILITATIVO. GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ OFFERTA DALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI MI SONO COMUNQUE PRE-ISCRITTO ALLA STESSA PUR NON AVENDO IL TITOLO ABILITATIVO E HO VERSATO I CONTRIBUTI RICHIESTI ANCHE PER LE ANNUALITÀ PREGRESSE. ORA VORREI APRIRE UNA POSIZIONE IVA SVOLGENDO ATTIVITÀ DI CONSULENZA(OVVIAMENTE NON ATTIVITÀ RISERVATE AI DOTTORI COMMERCIALISTI) NELL’ATTESA DI OTTENERE L’ABILITAZIONE. VORREI CHIEDERVI: LA MIA PRE-ISCRIZIONE ALLA CASSA DEI COMMERCIALISTI È SUFFICIENTE O SONO TENUTO COMUNQUE ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS? DEVO VERSARE I CONTRIBUTI SIA A LORO CHE A VOI?
La risposta dell'Istituto è stata:
con riferimento alla Sua richiesta Le comunichiamo quanto segue: L’iscrizione va effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (il termine non è tuttavia perentorio, cioè non è prevista una sanzione per lamancata osservanza del termine stesso). La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi sede Inps. La competenza a gestire i versamenti e quindi la posizione assicurativa è invece della sede di residenza del professionista. Dalla data di iscrizione alla Gestione Separata decorre l’obbligo del versamento contributivo. La domanda d'iscrizione alla Gestione Separata deve essere presentata, specificando i dati anagrafici, numero di partiva IVA, eventuale iscrizione ad albi professionali e la data di inizio dell'attività: per posta o direttamente alle Sedi ed Agenzie Inps presenti sul territorio. telefonando ad INPS INFORMA al numero 803.164 tramite il sito internet www.inps.it, cliccando su servizi on line. La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti acontattarci per ulteriori richieste.
A me parrebbe un "si, l'iscrizione è obbligatoria" ma, sinceramente, il dubbio permane. Secondo voi?
Ho re-inviato un quesito per avere l'assoluta certezza, spero mi rispondano presto.

venerdì 20 luglio 2007

PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE

Argomento caldo quello delle pensioni.
Tralasciando quanto sta accadendo in relazione alla riforma previdenziale di cui tutti parlano, vorrei qui sottolineare una nuova possibilità offerta dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (cnpadc).
Dal 2 luglio u.s., infatti, la cnpadc ha pubblicato le disposizioni applicative relative alla pre-iscrizione alla cassa stessa dei tirocinanti.
Per chi non ne fosse a conoscenza, l'esercizio della professione di dottore commercialista richiede (almeno per ora) 2 requisiti:
  • il compimento del tirocinio della durata di 3 anni;
  • il superamento dell'esame di Stato.

Durante il tirocinio non è prevista la corresponsione di alcun tipo di compenso (se non per bontà del c.d. dominus, ovvero colui che accoglie nel proprio studio e segue il tirocinante) nè tanto meno il versamento di alcun contributo previdenziale.

Solo una volta raggiunta l'agognata abilitazione l'oramai commercialista poteva riscattare previdenzialmente i tre anni "investiti" in tirocinio.

Dal 2 luglio u.s., come dicevo, le cose sono cambiate. D'ora innanzi, infatti, anche chi non è ancora abilitato può decidere di versare dei contributi a quella che, in teoria, sarà la sua futura cassa previdenziale.

La cnpadc concede 6 anni (tre anni di tirocinio + ulteriori 3 anni per superare l'esame) in cui è possibile iniziare ad accumulare la propria pensione futura. Il tirocinante, inoltre, può decidere di versare 500, 1.000 o 2.000 euro annui, in base alle proprie possibilità economiche.

Un altro aspetto interessante della novità (anche se l'INPS non è ancora in grado di confermare quanto sostenuto dalla cnpadc) consiste nel fatto che se un tirocinante decide di aprire partita iva può evitare di iscriversi alla gestione separata dell'inps (con conseguente versamento minimo annuo di circa 2.500 euro) essendo sufficiente il versamento della contribuzione prevista dalla cnpadc.