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lunedì 10 settembre 2007

CORRISPETTIVI E DICHIARAZIONI

Con un ulteriore comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha oggi comunicato lo slittamento della trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con volume d'affari superiore ad € 7.000,00 (inizialmente prevista per il 25 settembre p.v.). Solamente i contribuenti minimi in franchigia, pertanto, dovranno adempiere a quanto richiesto entro tale data (pur mancando ancora il software gratuito on-line).

E' stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che conferma il rinvio unificato al 1° ottobre p.v. della presentazione dell dichiarazioni dei redditi per

  • le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. La proroga è valida per gli stessi soggetti, anche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
  • le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o che detengono redditi di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e i soggetti equiparati. Stesso differimento per le dichiarazioni dei produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;
  • le Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

venerdì 7 settembre 2007

SITO WEB E PARTITA IVA

Chiunque abbia un sito web ed una partita iva deve obbligatoriamente esporre quest'ultima nell'homepage del primo. E' quanto stabilito dall'art.2 del DPR 5 ottobre 2001 n. 404 che, al primo comma, dispone: "L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".
A tale disposizione sono soggetti tutti i titolari di partita iva che possiedono un sito web e non soltanto coloro che svolgono attività di e-commerce, così come chiarito in questo articolo pubblicato sul notiziario on-line dell'Agenzia delle Entrate.
Considerando che una svista del genere può comportare una sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.065,83 , direi che un controllino all'homepage è proprio il caso di darlo.