mercoledì 18 giugno 2008
IRAP E PROFESSIONISTI
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venerdì 9 maggio 2008
UNICO FAI DA TE
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mercoledì 30 aprile 2008
QUANTO SARA' IL MONTEPREMI?
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martedì 15 gennaio 2008
770/2008 SEMPLIFICATO
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martedì 18 settembre 2007
DA USARE IN CASO D'ISPEZIONE TRIBUTARIA
2) Nel caso si rifiutino chiamare subito, sempre senza aprire, il 112, denunciando che ci sono delle persone che vogliono entrare e si rifiutano di identificarsi. Potrebbero anche essere truffatori.
3) Richiesta "Carta o Foglio di Servizio". Fotocopiatelo. E’ questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo devono essere indicate tutte le cose che gli ispettori possono o non possono fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato sul foglio.
4) Sul "Foglio di servizio" sono elencati nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono rifiutate l’ispezione.
5) Chiamo subito almeno due testimoni. Meglio se sono soci Life, che sanno già come comportarsi e non si fanno intimidire. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non devono mai parlare.
6) Avere sempre una macchina fotografica o una cinepresa. Non possono toccarvi la macchina: lo strumento di prova non può essere pignorato.
7) Se ho da fare, sia io che i miei dipendenti, continuo a fare. Esiste anche la "Turbativa di Lavoro".
8) Non firmate mai alcun verbale. La regola AUREA.
9) Possono ispezionarvi soltanto durante l’orario di lavoro.
10) L’ispezione può durare al massimo 30 giorni lavorativi.
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lunedì 10 settembre 2007
CORRISPETTIVI E DICHIARAZIONI
E' stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che conferma il rinvio unificato al 1° ottobre p.v. della presentazione dell dichiarazioni dei redditi per
- le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. La proroga è valida per gli stessi soggetti, anche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o che detengono redditi di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e i soggetti equiparati. Stesso differimento per le dichiarazioni dei produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;
- le Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
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venerdì 7 settembre 2007
SITO WEB E PARTITA IVA
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lunedì 3 settembre 2007
FRIGORIFERI A -20 (%)
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giovedì 30 agosto 2007
LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Termini per il primo invio.
Come indicato dal Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007 (tuttora in attesa di attuazione mediante Provvedimento) il calendario per il primo invio è il seguente:
· imprese della grande distribuzione (identificate come quelle che operano mediante esercizi commerciali/punti vendita aventi superficie superiore a 150 mq se situati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero 250 mq se il Comune supera tale limite d’abitanti) --> 25 settembre 2007;
· per le imprese che non rientrano nella definizione di grande distribuzione la discriminante è data dall’ammontare dei corrispettivi registrati nel corso del periodo d’imposta 2006 secondo il seguente prospetto:
o superiori ad € 6.000.000,00 --> 25 ottobre 2007
o compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 --> 25 novembre 2007
o fino ad € 600.000,00 --> 25 marzo 2008;
· per le imprese che iniziano l’attività nel corso del 2007 --> 25 marzo 2008.
Termini dell’invio a regime.
Successivamente al primo invio i termini per la trasmissione dei corrispettivi dipenderanno dalla periodicità di liquidazione dell’IVA cui è soggetta l’impresa, pertanto:
· i soggetti “mensili” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (es.: corrispettivi di gennaio entro il 25 febbraio);
· i soggetti “trimestrali” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione trimestralmente entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es.: corrispettivi del I trimestre entro il 25 maggio);
· le imprese della grande distribuzione saranno tenute ad adempiere alla disposizione settimanalmente entro il 5° giorno lavorativo della settimana successiva.
Modalità e contenuti dell’invio.
L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuato:
· direttamente dal soggetto interessato (ad es. tramite registratore di cassa appositamente predisposto);
· tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
e dovrà fornire le seguenti informazioni:
· codice fiscale del soggetto interessato;
· numero identificativo del punto vendita;
· ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi (compresi quelli per i quali è emessa fattura).
Va precisato che i dati da trasmettere con il primo invio riguardano i corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 fino all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell’invio (trimestre, mese o settimana).
Quindi, ad esempio, un contribuente con corrispettivi 2006 compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 avrà quale prima scadenza il 25 novembre p.v., termine entro il quale trasmetterà i corrispettivi relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 ottobre 2007. Successivamente, in veste di contribuente con liquidazione IVA mensile, provvederà a trasmettere i corrispettivi di novembre entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, ovvero il 25 dicembre 2007.
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mercoledì 29 agosto 2007
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
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venerdì 10 agosto 2007
DEDUCIBILITA' COSTI AUTO: NOVITA' DEL DECRETO "TESORETTO"
Il 2 agosto u.s. è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 2 luglio 2007 n.81 contenente interessanti novità fiscali. Tra le altre è stata finalmente partorita la normativa definitiva (si spera) in merito alla deducibilità dei costi relativi alle auto utilizzate da imprese e lavoratori autonomi.
Tale normativa, infatti, dal 14 settembre u.s. era stata rivisitata in negativo per il contribuente poichè l'amministrazione finanziaria, per compensare la bocciatura subita dalla Corte di Giustizia Europea in materia di IVA, aveva reso indeducibili i costi auto per le imprese e ridotto al 25% i costi deducibili dai professionisti.
Successivamente, il 27 giugno u.s., è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della comunità europea la decisione del Consiglio che permette all'Italia di stabilire la misura forfetaria del 40% quale limite massimo di detrazione dell'IVA.
In sostanza l'Unione Europea ha tolto con una mano e parzialmente restituito con l'altra e lo Stato si è nel frattempo tutelato a spese del contribuente negandogli la possibilità di dedursi i costi.
Ora che la situazione è migliorata per le casse erariali è stato concesso anche ad imprese e professionisti un piccolo miglioramento, in particolare:
- dal 2007 sono deducibili i costi nella misura del 40% sia per imprese che per professionisti (esclusi agenti e rappresentanti per i quali le norme non sono mai cambiate);
- dal 2006 sono deducibili il 20% dei costi per le imprese e il 30% dei costi per i professionisti (ma visto che ormai le dichiarazioni per il 2006 sono già chiuse si dovrà aspettare l'acconto di novembre per poter recuperare il vantaggio concesso!).
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giovedì 2 agosto 2007
INVIO TELEMATICO: DI PROROGA IN PROROGA
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mercoledì 1 agosto 2007
LO STATO RESTITUISCE...SE NE HA VOGLIA
Tra qualche giorno l’amministrazione finanziaria si riconoscerà anche il diritto di diventare un debitore moroso per legge, con buona pace dei titolari di partita iva d’Italia.
L’opprimente legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), infatti, all’art. 1 commi 30 e 31 prevede quanto segue:
31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita', anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
Vi propongo questo articolo di Gian Paolo Tosoni che illustra le indiscrezioni che sono trapelate in proposito, per quanto mi riguarda tornerò sull’argomento a provvedimento definitivamente pubblicato.
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martedì 31 luglio 2007
NIENTE INTERPELLO PER I COSTI AUTO
E’ quanto si apprende dalla Risoluzione del 27 luglio 2007 n.190, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate fa sapere che non accetterà istanze disapplicative presentate ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, DPR 29 settembre 1973 n. 600 in materia di deducibilità dei costi auto.
Tale indicazione emerge in risposta ad un interpello presentato da un medico che, prove alla mano, aveva richiesto di potersi dedurre il 90% dei costi sostenuti per la propria automobile, dimostrando come tale percentuale riflettesse correttamente l’utilizzo della stessa nell’ambito professionale.
L’Agenzia delle Entrate, senza esaminare la documentazione prodotta dal contribuente istante, ha replicato che il comma 8 dell’art. 37-bis DPR 600/73 prevede la possibilità di disapplicare solamente quelle norme tributarie che hanno lo scopo di contrastare comportamenti elusivi, qualora si dimostri che in una particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
Premesso ciò, la disposizione prevista dall’art. 164 TUIR, che prevede una deduzione forfetaria dei costi auto per i professionisti pari al 25% (inasprita dal D.L. 262 del 2006), non è da considerarsi una norma con scopo antielusivo bensì una norma riconducibile alla volontà del legislatore di evitare un “evasivo” utilizzo privatistico del bene e, come tale, non rientrante tra le norme disapplicabili tramite interpello.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate sbatte la porta in faccia ad una piccola apertura che la stessa aveva fornito nella Risoluzione 7 settembre 1998 n. 133 nella quale, trattando una norma simile, diceva che “la questione sollevata con la richiesta in esame potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 che consente la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del contribuente”.
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giovedì 26 luglio 2007
REGIME SEMPLIFICATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
- non si deve aver esercitato attività d'impresa/lavoro autonomo negli ultimi 3 anni (chiarimenti nelle Circolari 1/2001 par. 1.9 e 59/2001 par.2);
- l'attività che si andrà ad esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale (chiarimenti nelle Circolari 8/2001 par. 1 e 59/2001 par. 2);
- nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi (non ragguagliato ad anno) realizzati nel periodo d'imposta precedente quello d'inizio della nuova impresa non deve essere superiore ad € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero ad € 61.947,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Una volta soddisfatte queste condizioni ed aderito al regime semplificato bisogna sottostare ad alcune regole anche nel corso del triennio, pena decadenza immediata o dal periodo d'imposta successivo dalle agevolazioni previste dalla norma. In particolare:
- l'imprenditore/lavoratore autonomo deve realizzare un ammontare di ricavi (non ragguagliato ad anno) non superiore ad € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero ad € 61.947,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
- l'imprenditore/lavoratore autonomo deve regolarmente adempiere gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
Gli aspetti positivi di questo regime, oltre al fatto di essere assoggettati ad un'imposta del 10%, sono l'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA nonchè l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA (esisterà, quindi, solo il versamento annuale).
Di contro questo regime non consente (nel caso abbiate solo reddito d'impresa/lavoro autonomo) di dedursi o detrarsi dal reddito tutte le spese che sostenete durante il periodo d'imposta. Tradotto in italiano comprensibile significa che tutti i contributi che andrete a versare, piuttosto che le spese mediche, universitarie, ecc., non li potrete utilizzarle nella vostra dichiarazione dei redditi in abbattimento all'imposta che dovete all'Erario.
E' consigliabile, quindi, fare qualche calcolo di convenienza prima di optare per tale regime.
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lunedì 23 luglio 2007
STUDI DI SETTORE: COSA SONO?
Studi di settore: tutti ne parlano ma quanti sanno in realtà cosa sono? (a parte una gran rottura di scatole ovviamente).
Gli studi di settore non sono altro che uno dei metodi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per porre in atto la propria attività di accertamento, ovvero quel insieme di attività di controllo sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per l’autodeterminazione dell’imposta da liquidare.
Queste attività di controllo si possono innanzitutto distinguere in due tipologie:
- attività di controllo formale;
- attività di controllo di merito;
dove, generalmente, la seconda è diretta conseguenza di qualche sospetto generato dalla prima.
Il controllo di merito, infatti, è decisamente più “invasivo” per il contribuente e può essere volto a rettificare il reddito complessivo (se si tratta di IRPEF o IRES) o il volume d’affari (se si tratta di IVA) del contribuente stesso (c.d. accertamento generale) ovvero solamente alcuni dei suoi redditi (c.d. accertamento parziale) di un determinato periodo.
Rimanendo nel caso dell’accertamento generale abbiamo che lo stesso è classificabile secondo due gradi di gravità:
- accertamento generale analitico, applicabile dall’Amministrazione Finanziaria in tutti i casi;
- accertamento generale induttivo, applicabile dall’Amministrazione Finanziaria solo in particolari circostanze gravi precise e concordanti.
L’accertamento induttivo si applica solamente ai redditi derivanti da attività d’impresa e di lavoro autonomo (non occasionale) riguardando, perciò, esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Anche l’accertamento induttivo è classificabile in due tipologie:
- accertamento tradizionale, secondo il quale l’Amministrazione Finanziaria determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso senza tener conto in tutto o in parte delle risultanze del bilancio e delle scritture contabili;
- accertamento basato sugli studi di settore (art.62-bis D.L. 30/08/1993 n. 331), cioè strumenti statistico-matematici finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e a determinare ricavi e compensi che con “ragionevole” probabilità possono essere loro attribuiti.
A questo inquadramento generale cercherò di far seguire, in futuro, alcuni post di approfondimento sull’argomento.
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