venerdì 11 gennaio 2008
NUOVO REGIME DEI MINIMI - FINANZIARIA 2008
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Davide
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venerdì 10 agosto 2007
DEDUCIBILITA' COSTI AUTO: NOVITA' DEL DECRETO "TESORETTO"
Il 2 agosto u.s. è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 2 luglio 2007 n.81 contenente interessanti novità fiscali. Tra le altre è stata finalmente partorita la normativa definitiva (si spera) in merito alla deducibilità dei costi relativi alle auto utilizzate da imprese e lavoratori autonomi.
Tale normativa, infatti, dal 14 settembre u.s. era stata rivisitata in negativo per il contribuente poichè l'amministrazione finanziaria, per compensare la bocciatura subita dalla Corte di Giustizia Europea in materia di IVA, aveva reso indeducibili i costi auto per le imprese e ridotto al 25% i costi deducibili dai professionisti.
Successivamente, il 27 giugno u.s., è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della comunità europea la decisione del Consiglio che permette all'Italia di stabilire la misura forfetaria del 40% quale limite massimo di detrazione dell'IVA.
In sostanza l'Unione Europea ha tolto con una mano e parzialmente restituito con l'altra e lo Stato si è nel frattempo tutelato a spese del contribuente negandogli la possibilità di dedursi i costi.
Ora che la situazione è migliorata per le casse erariali è stato concesso anche ad imprese e professionisti un piccolo miglioramento, in particolare:
- dal 2007 sono deducibili i costi nella misura del 40% sia per imprese che per professionisti (esclusi agenti e rappresentanti per i quali le norme non sono mai cambiate);
- dal 2006 sono deducibili il 20% dei costi per le imprese e il 30% dei costi per i professionisti (ma visto che ormai le dichiarazioni per il 2006 sono già chiuse si dovrà aspettare l'acconto di novembre per poter recuperare il vantaggio concesso!).
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giovedì 26 luglio 2007
REGIME SEMPLIFICATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO
- non si deve aver esercitato attività d'impresa/lavoro autonomo negli ultimi 3 anni (chiarimenti nelle Circolari 1/2001 par. 1.9 e 59/2001 par.2);
- l'attività che si andrà ad esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale (chiarimenti nelle Circolari 8/2001 par. 1 e 59/2001 par. 2);
- nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi (non ragguagliato ad anno) realizzati nel periodo d'imposta precedente quello d'inizio della nuova impresa non deve essere superiore ad € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero ad € 61.947,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.
Una volta soddisfatte queste condizioni ed aderito al regime semplificato bisogna sottostare ad alcune regole anche nel corso del triennio, pena decadenza immediata o dal periodo d'imposta successivo dalle agevolazioni previste dalla norma. In particolare:
- l'imprenditore/lavoratore autonomo deve realizzare un ammontare di ricavi (non ragguagliato ad anno) non superiore ad € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero ad € 61.947,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
- l'imprenditore/lavoratore autonomo deve regolarmente adempiere gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.
Gli aspetti positivi di questo regime, oltre al fatto di essere assoggettati ad un'imposta del 10%, sono l'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA nonchè l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA (esisterà, quindi, solo il versamento annuale).
Di contro questo regime non consente (nel caso abbiate solo reddito d'impresa/lavoro autonomo) di dedursi o detrarsi dal reddito tutte le spese che sostenete durante il periodo d'imposta. Tradotto in italiano comprensibile significa che tutti i contributi che andrete a versare, piuttosto che le spese mediche, universitarie, ecc., non li potrete utilizzarle nella vostra dichiarazione dei redditi in abbattimento all'imposta che dovete all'Erario.
E' consigliabile, quindi, fare qualche calcolo di convenienza prima di optare per tale regime.
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domenica 22 luglio 2007
VOCABOLARIO: IMPRESA, AZIENDA E DITTA
Nel linguaggio comune le parole impresa, azienda e ditta vengono spesso utilizzate come sinonimi ma nel contesto giuridico, in realtà, queste tre parole indicando tre concetti ben diversi tra loro.
L’impresa, come disposto dall’art. 2082 del Codice Civile (c.c.), non è altro che l’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Tale attività è svolta dall’imprenditore, ovvero colui che esercita l’attività d’impresa in modo professionale.
L’azienda, come disposto dall’art. 2555 c.c., è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
La ditta, pur non essendo chiaramente definita dall’art. 2563 c.c. che ne prevede il contenuto minimo, può essere individuata come il “segno” che contraddistingue un’attività d’impresa svolta con un determinato complesso aziendale.
Se andiamo ad unire i tasselli, pertanto, possiamo dire che fare l'imprenditore significa svolgere un'attività d'impresa mediante l’utilizzo di un insieme di beni (l’azienda) che si distingue dalle altre imprese attraverso la ditta.
Ovviamente ciascuno di questi concetti ha fiumi di letteratura alle spalle e cercherò di approfondirli meglio nei prossimi post.
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Davide
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