venerdì 30 novembre 2007

CI VUOLE PAZIENZA

Sono passati 2 mesi e non sono riuscito a scrivere uno straccio di post. Purtroppo il periodo è stato veramente nero (e forse non dovrei usare il passato) e di tempo ne ho avuto assai poco.
Confido nella pazienza dei lettori, non ho abbandonato il blog, prima o poi mi ridedicherò alla scrittura.
Grazie.

venerdì 28 settembre 2007

INVIO DICHIARAZIONI

Periodo critico. Riprenderò a postare quanto prima, ora non c'è abbastanza tempo.

martedì 18 settembre 2007

DA USARE IN CASO D'ISPEZIONE TRIBUTARIA

Stavolta mi sono imbattuto in questo decalogo da utilizzare in caso d'ispezione tributaria:
1) Richiesta tesserino. Loro lo esibiscono e se lo tengono in mano. Noi ricopiamo i dati su un foglio.
2) Nel caso si rifiutino chiamare subito, sempre senza aprire, il 112, denunciando che ci sono delle persone che vogliono entrare e si rifiutano di identificarsi. Potrebbero anche essere truffatori.
3) Richiesta "Carta o Foglio di Servizio". Fotocopiatelo. E’ questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo devono essere indicate tutte le cose che gli ispettori possono o non possono fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato sul foglio.
4) Sul "Foglio di servizio" sono elencati nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono rifiutate l’ispezione.
5) Chiamo subito almeno due testimoni. Meglio se sono soci Life, che sanno già come comportarsi e non si fanno intimidire. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non devono mai parlare.
6) Avere sempre una macchina fotografica o una cinepresa. Non possono toccarvi la macchina: lo strumento di prova non può essere pignorato.
7) Se ho da fare, sia io che i miei dipendenti, continuo a fare. Esiste anche la "Turbativa di Lavoro".
8) Non firmate mai alcun verbale. La regola AUREA.
9) Possono ispezionarvi soltanto durante l’orario di lavoro.
10) L’ispezione può durare al massimo 30 giorni lavorativi.
Non ho avuto modo di verificare l'attendibilità di quanto riportato ma, anche qualora non fosse totalmente corretto, qualche buon suggerimento c'è certamente.

lunedì 10 settembre 2007

CORRISPETTIVI E DICHIARAZIONI

Con un ulteriore comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha oggi comunicato lo slittamento della trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con volume d'affari superiore ad € 7.000,00 (inizialmente prevista per il 25 settembre p.v.). Solamente i contribuenti minimi in franchigia, pertanto, dovranno adempiere a quanto richiesto entro tale data (pur mancando ancora il software gratuito on-line).

E' stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che conferma il rinvio unificato al 1° ottobre p.v. della presentazione dell dichiarazioni dei redditi per

  • le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. La proroga è valida per gli stessi soggetti, anche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
  • le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o che detengono redditi di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e i soggetti equiparati. Stesso differimento per le dichiarazioni dei produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;
  • le Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

venerdì 7 settembre 2007

SITO WEB E PARTITA IVA

Chiunque abbia un sito web ed una partita iva deve obbligatoriamente esporre quest'ultima nell'homepage del primo. E' quanto stabilito dall'art.2 del DPR 5 ottobre 2001 n. 404 che, al primo comma, dispone: "L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".
A tale disposizione sono soggetti tutti i titolari di partita iva che possiedono un sito web e non soltanto coloro che svolgono attività di e-commerce, così come chiarito in questo articolo pubblicato sul notiziario on-line dell'Agenzia delle Entrate.
Considerando che una svista del genere può comportare una sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.065,83 , direi che un controllino all'homepage è proprio il caso di darlo.

lunedì 3 settembre 2007

FRIGORIFERI A -20 (%)

Mi è capitato di leggere questo articolo. Se avete ancora qualche euro da poter spendere potrebbe essere conveniente orientarsi su questi prodotti.

giovedì 30 agosto 2007

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Il Decreto Legge 223/2006, art. 37 commi da 33 a 37, (convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006) ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dell’ammontare dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni con l’emissione dello scontrino fiscale/ricevuta.

Termini per il primo invio.
Come indicato dal Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007 (tuttora in attesa di attuazione mediante Provvedimento) il calendario per il primo invio è il seguente:
· imprese della grande distribuzione (identificate come quelle che operano mediante esercizi commerciali/punti vendita aventi superficie superiore a 150 mq se situati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero 250 mq se il Comune supera tale limite d’abitanti) --> 25 settembre 2007;
· per le imprese che non rientrano nella definizione di grande distribuzione la discriminante è data dall’ammontare dei corrispettivi registrati nel corso del periodo d’imposta 2006 secondo il seguente prospetto:
o superiori ad € 6.000.000,00 --> 25 ottobre 2007
o compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 --> 25 novembre 2007
o fino ad € 600.000,00 --> 25 marzo 2008;
· per le imprese che iniziano l’attività nel corso del 2007 --> 25 marzo 2008.

Termini dell’invio a regime.
Successivamente al primo invio i termini per la trasmissione dei corrispettivi dipenderanno dalla periodicità di liquidazione dell’IVA cui è soggetta l’impresa, pertanto:
· i soggetti “mensili” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (es.: corrispettivi di gennaio entro il 25 febbraio);
· i soggetti “trimestrali” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione trimestralmente entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es.: corrispettivi del I trimestre entro il 25 maggio);
· le imprese della grande distribuzione saranno tenute ad adempiere alla disposizione settimanalmente entro il 5° giorno lavorativo della settimana successiva.

Modalità e contenuti dell’invio.
L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuato:
· direttamente dal soggetto interessato (ad es. tramite registratore di cassa appositamente predisposto);
· tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
e dovrà fornire le seguenti informazioni:
· codice fiscale del soggetto interessato;
· numero identificativo del punto vendita;
· ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi (compresi quelli per i quali è emessa fattura).

Va precisato che i dati da trasmettere con il primo invio riguardano i corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 fino all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell’invio (trimestre, mese o settimana).
Quindi, ad esempio, un contribuente con corrispettivi 2006 compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 avrà quale prima scadenza il 25 novembre p.v., termine entro il quale trasmetterà i corrispettivi relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 ottobre 2007. Successivamente, in veste di contribuente con liquidazione IVA mensile, provvederà a trasmettere i corrispettivi di novembre entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, ovvero il 25 dicembre 2007.

mercoledì 29 agosto 2007

LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

La Legge 27 luglio 2000 n. 212 è conosciuta ai più come lo "statuto del contribuente".
In teoria dovrebbe tutelare chi paga le tasse da chi le esige ma chi le esige se ne frega altamente.
Un esempio per tutti: art. 3 comma 1
"Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".
Se pensate di leggere queste 8 facciate per addormentarvi ve lo sconsiglio, i travasi di bile non conciliano il sonno.

martedì 28 agosto 2007

SIGH, SOB....


Per essere tornato sono tornato ma lasciatemi un attimo di tempo per rendermene conto.
A breve conto di riprendere le trasmissioni.

venerdì 10 agosto 2007

LE FERIE, FINALMENTE !


Dopo tante fatiche riposo fino al 27 agosto! Ciao a tutti!

DEDUCIBILITA' COSTI AUTO: NOVITA' DEL DECRETO "TESORETTO"

Il 2 agosto u.s. è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 2 luglio 2007 n.81 contenente interessanti novità fiscali. Tra le altre è stata finalmente partorita la normativa definitiva (si spera) in merito alla deducibilità dei costi relativi alle auto utilizzate da imprese e lavoratori autonomi.
Tale normativa, infatti, dal 14 settembre u.s. era stata rivisitata in negativo per il contribuente poichè l'amministrazione finanziaria, per compensare la bocciatura subita dalla Corte di Giustizia Europea in materia di IVA, aveva reso indeducibili i costi auto per le imprese e ridotto al 25% i costi deducibili dai professionisti.
Successivamente, il 27 giugno u.s., è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della comunità europea la decisione del Consiglio che permette all'Italia di stabilire la misura forfetaria del 40% quale limite massimo di detrazione dell'IVA.
In sostanza l'Unione Europea ha tolto con una mano e parzialmente restituito con l'altra e lo Stato si è nel frattempo tutelato a spese del contribuente negandogli la possibilità di dedursi i costi.
Ora che la situazione è migliorata per le casse erariali è stato concesso anche ad imprese e professionisti un piccolo miglioramento, in particolare:

  • dal 2007 sono deducibili i costi nella misura del 40% sia per imprese che per professionisti (esclusi agenti e rappresentanti per i quali le norme non sono mai cambiate);
  • dal 2006 sono deducibili il 20% dei costi per le imprese e il 30% dei costi per i professionisti (ma visto che ormai le dichiarazioni per il 2006 sono già chiuse si dovrà aspettare l'acconto di novembre per poter recuperare il vantaggio concesso!).

giovedì 9 agosto 2007

CIRCOLO GIOVANI FRIULI COLLINARE

Concedetemi una piccola variante alle tematiche del blog ma non posso esimermi dall'annunciare la nascita del sito



venerdì 3 agosto 2007

AFFITTO D'AZIENDA: PROFILI CONTABILI

A causa di problemi d'impaginazione del post ho optato per caricare un file .pdf con un esempio.
Potete visualizzarlo e scaricarlo qui.
Mi auguro non ci siano errori, qualora ce ne fossero vi prego di segnalarmelo.

giovedì 2 agosto 2007

INVIO TELEMATICO: DI PROROGA IN PROROGA

Con un comunicato stampa del 1 agosto 2007 l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la consueta proroga estiva per i versamenti di agosto, facendo slittare le scadenze previste per il 16 al giorno 20.
Nello stesso comunicato ha dato poi conferma alle voci che già da qualche tempo circolavano: la trasmissione telematica delle dichiarazioni scadrà il 1° ottobre p.v. e non più a scaglioni il 10 e 25 settembre. Si tratta già del secondo ripensamento in meno di 2 mesi, ottimo governo.

mercoledì 1 agosto 2007

LO STATO RESTITUISCE...SE NE HA VOGLIA

L’amministrazione finanziaria è il creditore più feroce di qualunque imprenditore: pretende sempre tanto (dando poco in cambio) e lo pretende a scadenze blindatissime, pena sanzioni ed interessi o, nel peggiore dei casi, pignoramenti.
Tra qualche giorno l’amministrazione finanziaria si riconoscerà anche il diritto di diventare un debitore moroso per legge, con buona pace dei titolari di partita iva d’Italia.
L’opprimente legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), infatti, all’art. 1 commi 30 e 31 prevede quanto segue:

30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita', anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.

In sostanza bisogna chiedere al debitore non se vuole pagare ma semplicemente se vuole restituire quanto di troppo gli è stato eventualmente versato.
Vi propongo questo articolo di Gian Paolo Tosoni che illustra le indiscrezioni che sono trapelate in proposito, per quanto mi riguarda tornerò sull’argomento a provvedimento definitivamente pubblicato.

martedì 31 luglio 2007

NIENTE INTERPELLO PER I COSTI AUTO

Non è suscettibile di disapplicazione la normativa che prevede una deducibilità limitata dei costi auto.
E’ quanto si apprende dalla Risoluzione del 27 luglio 2007 n.190, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate fa sapere che non accetterà istanze disapplicative presentate ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, DPR 29 settembre 1973 n. 600 in materia di deducibilità dei costi auto.
Tale indicazione emerge in risposta ad un interpello presentato da un medico che, prove alla mano, aveva richiesto di potersi dedurre il 90% dei costi sostenuti per la propria automobile, dimostrando come tale percentuale riflettesse correttamente l’utilizzo della stessa nell’ambito professionale.
L’Agenzia delle Entrate, senza esaminare la documentazione prodotta dal contribuente istante, ha replicato che il comma 8 dell’art. 37-bis DPR 600/73 prevede la possibilità di disapplicare solamente quelle norme tributarie che hanno lo scopo di contrastare comportamenti elusivi, qualora si dimostri che in una particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
Premesso ciò, la disposizione prevista dall’art. 164 TUIR, che prevede una deduzione forfetaria dei costi auto per i professionisti pari al 25% (inasprita dal D.L. 262 del 2006), non è da considerarsi una norma con scopo antielusivo bensì una norma riconducibile alla volontà del legislatore di evitare un “evasivo” utilizzo privatistico del bene e, come tale, non rientrante tra le norme disapplicabili tramite interpello.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate sbatte la porta in faccia ad una piccola apertura che la stessa aveva fornito nella Risoluzione 7 settembre 1998 n. 133 nella quale, trattando una norma simile, diceva che “la questione sollevata con la richiesta in esame potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 che consente la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del contribuente”.

lunedì 30 luglio 2007

AFFITTO D'AZIENDA: PROFILI CIVILISTICI

Abbiamo visto cos’è l’azienda.

L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura: può essere venduta, conferita in società, donata, e sulla stessa possono altresì essere costituiti diritti reali o personali di godimento a favore di terzi.
L’affitto d’azienda fa parte di quest’ultima categoria ed è disciplinato direttamente dall’art. 2562 c.c. al quale si affiancano alcune norme riguardanti i contratti d’affitto in genere ed altre relative all’azienda.

L’affitto d’azienda può essere definito come un contratto con il quale il concedente trasferisce all’affittuario il diritto di godimento dell’azienda a fronte del pagamento di un canone periodico e per un periodo di tempo determinato. L’affitto può riguardare l’intera azienda o più aziende possedute dallo stesso imprenditore, ovvero un solo ramo dell’attività.

Innanzitutto la forma: come esplicitamente previsto dall’art. 2556 c.c. i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto (ad esempio se l’azienda comprende un immobile la forma scritta dovrà essere un atto pubblico o una scrittura privata). Nel caso di atto pubblico o scrittura privata autenticata, inoltre, c’è l’obbligo di iscrizione dell’atto nel registro delle imprese entro 30 giorni dalla stipula, a cura del notaio rogante o autenticante.

Gli obblighi: la stipula di un contratto d’affitto d’azienda impone degli obblighi sia in capo al concedente sia in capo all’affittuario; alcuni di tali obblighi sono derogabili, altri sono sempre applicabili indipendentemente dalla loro inclusione nelle clausole contrattuali o da diverso accordo tra le parti.
Gli obblighi per il concedente posso individuarsi nei seguenti:

  • conservazione dell’azienda in modo da poter servire all’uso pattuito (art. 1617 c.c.). Tale disposizione è da ritenersi non derogabile perché, in caso contrario, l’affittuario potrebbe trovarsi nella condizione di non poter godere dell’azienda affittata;
  • obbligo di eseguire le riparazioni straordinarie (art. 1621 c.c.). Poiché il confine tra ordinario e straordinario spesso non è così netto, è consigliabile definire nel contratto in modo molto dettagliato quali riparazioni s’intendono di un tipo e quali dell’altro;
  • divieto di concorrenza per tutta la durata dell’affitto (art. 2557 c.c., comma 4). Tale norma non può essere derogabile poiché se il concedente esercitasse attività concorrenziale svuoterebbe l’azienda di quel bene immateriale che viene chiamato avviamento e che rende un semplice complesso di beni un’azienda.

Gli obblighi per l’affittuario possono individuarsi, invece, nei seguenti:

  • obbligo di esercizio dell’azienda sotto la ditta che la contraddistingue (art. 2561 c.c., comma 1). Abbiamo già visto cosa sia la ditta e quale sia la funzione distintiva;
  • obbligo di gestire l’azienda affittata senza modificarne la destinazione (art. 2561 c.c., comma 2). L’affittuario, cioè, deve svolgere la medesima attività che svolgeva il concedente;
  • obbligo di conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e degli impianti in generale e di occuparsi della manutenzione ordinaria (art. 2561 c.c., comma 2);
  • obbligo di conservazione delle normali dotazioni di scorte (art. 2561 c.c., comma 2);
  • obbligo di pagamento di un canone;
  • divieto di subaffitto e cessione dell’affitto senza consenso del concedente (art. 1624 c.c.) salvo espresso e contrario accordo delle parti.

Nel contratto d’affitto d’azienda assumono particolare importanza gli allegati. Quelli generalmente inclusi nella prassi commerciali sono:

  • l’inventario: tale documento è espressamente previsto dall’art. 2561 c.c., comma 4 e serve innanzitutto a delimitare con chiarezza i confini dell’azienda concessa in affitto ed in secondo luogo, una volta confrontato con un nuovo inventario redatto al termine dell’affitto, a definire le eventuali differenze sorte nel periodo di godimento dell’affittuario da conguagliare in denaro;
  • dettaglio delle manutenzioni ordinarie e straordinarie: per i motivi già illustrati;
  • dettaglio specificante le condizioni di trasferimento dei lavoratori anche in relazione a quanto espressamente previsto dall’art. 2112 c.c. (il rapporto di lavoro continua con l’affittuario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano), ovviamente in presenza di lavoro dipendente.

Aspetti interessanti si hanno anche per quanto riguarda la successione nei contratti e nella disciplina di crediti e debiti:

  • successione nei contratti: se non è pattuito diversamente, l’affittuario subentra nei contratti stipulati nell’esercizio dell’azienda non aventi carattere personale (art. 2558 c.c.);
  • crediti e debiti: salvo diverse pattuizioni, il concedente rimane titolare dei crediti aziendali esistenti al momento del conferimento, li amministra ed è l’unico legittimato alla loro riscossione; per quanto riguarda i debiti antecedenti l’affitto, invece, il concedente ne risponderà sempre esclusivamente, non essendo prevista la possibilità di diverso accordo tra le parti, se non per i debiti relativi al lavoro dipendente.

Nei prossimi post il trattamento contabile e fiscale dell’affitto d’azienda.


venerdì 27 luglio 2007

GUESTBOOK

Ho aggiunto un guestbook nella colonna di destra per rendere il blog un pò più interattivo.
Sarei molto felice di ricevere dei vostri messaggi, soprattutto di consiglio sui contenuti e, perchè no, sull'aspetto del blog stesso.
Grazie fin d'ora a coloro che vorrano lasciare segno del loro passaggio.

giovedì 26 luglio 2007

REGIME SEMPLIFICATO PER LE NUOVE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

Anche se fare gli imprenditori in Italia è praticamente sconsigliato, per gli amanti del pericolo vorrei brevemente mettere in evidenza il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (conosciuto anche con il nome di forfetino) introdotto dall'art. 13 della Legge 23/12/2000 n. 388 (vedi anche il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 14/03/2001).
Non è una novità visto che tra qualche mese compirà il settimo anno di vita ma lo illustro brevemente per chi ancora non lo conosce.
Si tratta di un regime fiscale opzionale della durata massima di 3 periodi d'imposta (il primo ed i due successivi) che consente al nuovo imprenditore/lavoratore autonomo di versare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali (regionale e comunale) del 10% anzichè essere tassato secondo i vari scaglioni previsti in situazioni normali.
Per potersi avvalere di questo regime, naturalmente, bisogna sottostare ad alcune condizioni:
  • non si deve aver esercitato attività d'impresa/lavoro autonomo negli ultimi 3 anni (chiarimenti nelle Circolari 1/2001 par. 1.9 e 59/2001 par.2);
  • l'attività che si andrà ad esercitare non deve costituire, in alcun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, anche occasionale (chiarimenti nelle Circolari 8/2001 par. 1 e 59/2001 par. 2);
  • nel caso di prosecuzione di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi (non ragguagliato ad anno) realizzati nel periodo d'imposta precedente quello d'inizio della nuova impresa non deve essere superiore ad € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero ad € 61.947,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

Una volta soddisfatte queste condizioni ed aderito al regime semplificato bisogna sottostare ad alcune regole anche nel corso del triennio, pena decadenza immediata o dal periodo d'imposta successivo dalle agevolazioni previste dalla norma. In particolare:

  • l'imprenditore/lavoratore autonomo deve realizzare un ammontare di ricavi (non ragguagliato ad anno) non superiore ad € 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero ad € 61.947,83 per le imprese aventi ad oggetto altre attività;
  • l'imprenditore/lavoratore autonomo deve regolarmente adempiere gli obblighi previdenziali, assicurativi ed amministrativi.

Gli aspetti positivi di questo regime, oltre al fatto di essere assoggettati ad un'imposta del 10%, sono l'esonero dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA nonchè l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA (esisterà, quindi, solo il versamento annuale).

Di contro questo regime non consente (nel caso abbiate solo reddito d'impresa/lavoro autonomo) di dedursi o detrarsi dal reddito tutte le spese che sostenete durante il periodo d'imposta. Tradotto in italiano comprensibile significa che tutti i contributi che andrete a versare, piuttosto che le spese mediche, universitarie, ecc., non li potrete utilizzarle nella vostra dichiarazione dei redditi in abbattimento all'imposta che dovete all'Erario.

E' consigliabile, quindi, fare qualche calcolo di convenienza prima di optare per tale regime.

lunedì 23 luglio 2007

STUDI DI SETTORE: COSA SONO?

Studi di settore: tutti ne parlano ma quanti sanno in realtà cosa sono? (a parte una gran rottura di scatole ovviamente).
Gli studi di settore non sono altro che uno dei metodi a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria per porre in atto la propria attività di accertamento, ovvero quel insieme di attività di controllo sulle dichiarazioni e sugli atti utilizzati dal contribuente per l’autodeterminazione dell’imposta da liquidare.
Queste attività di controllo si possono innanzitutto distinguere in due tipologie:

  • attività di controllo formale;
  • attività di controllo di merito;

dove, generalmente, la seconda è diretta conseguenza di qualche sospetto generato dalla prima.
Il controllo di merito, infatti, è decisamente più “invasivo” per il contribuente e può essere volto a rettificare il reddito complessivo (se si tratta di IRPEF o IRES) o il volume d’affari (se si tratta di IVA) del contribuente stesso (c.d. accertamento generale) ovvero solamente alcuni dei suoi redditi (c.d. accertamento parziale) di un determinato periodo.
Rimanendo nel caso dell’accertamento generale abbiamo che lo stesso è classificabile secondo due gradi di gravità:

  • accertamento generale analitico, applicabile dall’Amministrazione Finanziaria in tutti i casi;
  • accertamento generale induttivo, applicabile dall’Amministrazione Finanziaria solo in particolari circostanze gravi precise e concordanti.

L’accertamento induttivo si applica solamente ai redditi derivanti da attività d’impresa e di lavoro autonomo (non occasionale) riguardando, perciò, esclusivamente i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
Anche l’accertamento induttivo è classificabile in due tipologie:

  • accertamento tradizionale, secondo il quale l’Amministrazione Finanziaria determina il reddito sulla base dei dati e delle notizie in suo possesso senza tener conto in tutto o in parte delle risultanze del bilancio e delle scritture contabili;
  • accertamento basato sugli studi di settore (art.62-bis D.L. 30/08/1993 n. 331), cioè strumenti statistico-matematici finalizzati ad individuare le condizioni effettive di operatività di imprese e professionisti e a determinare ricavi e compensi che con “ragionevole” probabilità possono essere loro attribuiti.

A questo inquadramento generale cercherò di far seguire, in futuro, alcuni post di approfondimento sull’argomento.

domenica 22 luglio 2007

VOCABOLARIO: IMPRESA, AZIENDA E DITTA

Nel linguaggio comune le parole impresa, azienda e ditta vengono spesso utilizzate come sinonimi ma nel contesto giuridico, in realtà, queste tre parole indicando tre concetti ben diversi tra loro.
L’impresa, come disposto dall’art. 2082 del Codice Civile (c.c.), non è altro che l’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Tale attività è svolta dall’imprenditore, ovvero colui che esercita l’attività d’impresa in modo professionale.
L’azienda, come disposto dall’art. 2555 c.c., è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
La ditta, pur non essendo chiaramente definita dall’art. 2563 c.c. che ne prevede il contenuto minimo, può essere individuata come il “segno” che contraddistingue un’attività d’impresa svolta con un determinato complesso aziendale.
Se andiamo ad unire i tasselli, pertanto, possiamo dire che fare l'imprenditore significa svolgere un'attività d'impresa mediante l’utilizzo di un insieme di beni (l’azienda) che si distingue dalle altre imprese attraverso la ditta.
Ovviamente ciascuno di questi concetti ha fiumi di letteratura alle spalle e cercherò di approfondirli meglio nei prossimi post.

venerdì 20 luglio 2007

PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE

Argomento caldo quello delle pensioni.
Tralasciando quanto sta accadendo in relazione alla riforma previdenziale di cui tutti parlano, vorrei qui sottolineare una nuova possibilità offerta dalla cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti (cnpadc).
Dal 2 luglio u.s., infatti, la cnpadc ha pubblicato le disposizioni applicative relative alla pre-iscrizione alla cassa stessa dei tirocinanti.
Per chi non ne fosse a conoscenza, l'esercizio della professione di dottore commercialista richiede (almeno per ora) 2 requisiti:
  • il compimento del tirocinio della durata di 3 anni;
  • il superamento dell'esame di Stato.

Durante il tirocinio non è prevista la corresponsione di alcun tipo di compenso (se non per bontà del c.d. dominus, ovvero colui che accoglie nel proprio studio e segue il tirocinante) nè tanto meno il versamento di alcun contributo previdenziale.

Solo una volta raggiunta l'agognata abilitazione l'oramai commercialista poteva riscattare previdenzialmente i tre anni "investiti" in tirocinio.

Dal 2 luglio u.s., come dicevo, le cose sono cambiate. D'ora innanzi, infatti, anche chi non è ancora abilitato può decidere di versare dei contributi a quella che, in teoria, sarà la sua futura cassa previdenziale.

La cnpadc concede 6 anni (tre anni di tirocinio + ulteriori 3 anni per superare l'esame) in cui è possibile iniziare ad accumulare la propria pensione futura. Il tirocinante, inoltre, può decidere di versare 500, 1.000 o 2.000 euro annui, in base alle proprie possibilità economiche.

Un altro aspetto interessante della novità (anche se l'INPS non è ancora in grado di confermare quanto sostenuto dalla cnpadc) consiste nel fatto che se un tirocinante decide di aprire partita iva può evitare di iscriversi alla gestione separata dell'inps (con conseguente versamento minimo annuo di circa 2.500 euro) essendo sufficiente il versamento della contribuzione prevista dalla cnpadc.

BENVENUTI

Da oggi voglio partire con questo nuovo progetto.
Fino ad ora ho gestito un blog senza avere le idee ben chiare.
Ho scritto di politica, fisco, eventi in Friuli V.G. e quant'altro mi passasse per la testa senza un vero filo logico e soprattutto con poca costanza.
Ho deciso di concentrarmi sulle materie che più mi competono e che affronto quotidianamente, sulle quali sono più informato e con più costanza mi aggiorno.
Quali siano queste materie è facile intuirlo dal titolo del blog: tutte le materie affrontate dai commercialisti.
Voglio approfittare del fatto che sto studiando in vista dell'esame di stato abilitativo alla professione per gestire questo blog come fosse un pò il mio quaderno degli appunti.
Allo stesso tempo vorrei entrare in contatto con altri colleghi con cui scambiare informazioni, idee, punti di vista e suggerimenti, nonchè offrire un aiuto per coloro che non sono tecnici ma che si ritrovano comunque a dover affrontare lo stesso genere di problematiche.
Spero di riuscire a tenere questo blog aggiornato e funzionale allo scopo che mi sono prefissato.
Per i miei sfoghi prettamente politici mi servirò sempre e comunque del mio buon Forza Friuli.