tag:blogger.com,1999:blog-43825960979646721192024-03-14T09:33:14.845+01:00Missione: CommercialistaDavidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.comBlogger38125tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-71489321312025613602008-10-28T09:26:00.000+01:002008-10-28T09:27:32.190+01:00MISSIONE COMPIUTA !!!!!!Dalla scorsa settimana sono ufficialmente abilitato!Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com10tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-46682836802341920942008-07-22T13:37:00.003+02:002008-07-22T13:38:53.039+02:00SONO VIVO<div align="justify">Solo per tranquillizzarvi qualora foste preoccupati della mia assenza :-)<br />Tra lavoro ed esami il tempo per il blog è pari a zero putroppo!</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-53090853308247783672008-06-18T08:48:00.002+02:002008-06-18T08:52:24.186+02:00IRAP E PROFESSIONISTI<div align="justify">L'Agenzia delle Entrate (<a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebf31c082b8cdea/circ%2045E%20del%2013%20giugno%202008.pdf">circolare 13 giugno 2008 n.45/E</a>) è finalmente intervenuta sull'argomento, fornendo un minimo di oggettività in merito ai criteri che escludono i professionisti dall'assoggettamento all'IRAP.</div><div align="justify">Sinceramente a me sembra che non si siano sprecati troppo ma almeno è un primo passo ufficiale a favore dei contribuenti.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-57746034180896219062008-06-17T09:59:00.003+02:002008-06-17T10:02:43.235+02:00AMAREZZA<div align="justify">La Cassazione, con <a href="http://davidefvg.googlepages.com/15530.pdf">questa sentenza</a>, rende inutili gli albi professionali.<br />Ecco ripagati anni di sacrifici.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-37163036445309715532008-05-09T17:34:00.002+02:002008-05-09T17:39:45.023+02:00UNICO FAI DA TE<div align="justify"><a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebb2700cdb1e01c/Conf_stampa_UnicoWeb_090508.pdf">Interessante iniziativa</a> dell'Agenzia delle Entrate. Parte Unico Web, un progetto che consente ai contibuenti (per ora una piccola parte) di potersi compilare la dichiarazione dei redditi direttamente on-line sul sito dell'Agenzia e di poter liquidare direttamente le imposte inserendo le proprie coordinate bancarie.</div><div align="justify">Devo dire che l'idea è accattivante, l'unico cruccio è che compilare il modello Unico non è così facile e non so quanti contribuenti siano in grado (e soprattutto abbiamo tempo e voglia) per sfruttare il servizio offerto.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-81695357385754659462008-04-30T13:35:00.004+02:002008-04-30T17:48:55.250+02:00QUANTO SARA' IL MONTEPREMI?<div align="justify"><a href="http://morolandia.files.wordpress.com/2007/11/logo.jpg?w=164&h=167"><img style="FLOAT: left; MARGIN: 0px 10px 10px 0px; WIDTH: 149px; CURSOR: hand; HEIGHT: 157px" height="163" alt="" src="http://morolandia.files.wordpress.com/2007/11/logo.jpg?w=164&h=167" border="0" /></a>Si è concluso da poco il GF8 televisivo ma da oggi ne inizia un altro molto più interessante.</div><br /><div align="justify">Grazie all'Agenzia delle Entrate e alla fantasmagorica Repubblica Italiana è ora possibile sapere quanto guadagna chiunque.</div><br /><div align="justify">E' sufficiente accedere a <a href="http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/regioni.htm">questa pagina</a> e selezionare regione, provincia e comune per sapere uno dei dati più sensibili di qualunque persona: il reddito.</div><br /><div align="justify">Alla faccia della privacy finalmente potremo sapere se il nostro maledetto vicino si può permettere la barca e, in caso, eliminarlo con il televoto!</div><div align="justify"> </div><div align="justify"> </div><div align="justify"><strong>Per fortuna qualcuno ha ancora un pò di buon senso e ha fermato questa indecente violazione.</strong></div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-35871385136178836552008-03-28T13:29:00.002+01:002008-03-28T13:33:00.005+01:00AFFANNO<div align="justify">Inizia solo ora il periodo clou di bilanci e dichiarazioni e sono già morto...un esame da preparare e un blog super trascurato...che vita!</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-73942735374590836492008-02-21T18:34:00.002+01:002008-02-21T18:36:42.980+01:00QUASI QUASI...<div align="justify">Ogni tanto mo chiedo chi me lo ha fatto fare....<a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebcab901ce20480/1180%20trib%20bando.pdf">un bel posto pubblico</a> forse sarebbe meglio....chissà...</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-4968033469378456132008-02-18T10:01:00.004+01:002008-02-18T10:07:29.674+01:00PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 4<div align="justify">Forse una soluzione c’è.</div><div align="justify">Considerando che la <a href="http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20112%20del%2025-5-1996.htm">Circolare INPS 25.5.96 n. 112 </a>dice che </div><div align="justify"></div><div align="justify"><em>Sono inoltre da considerare esclusi dall'obbligo assicurativo i liberi professionisti gia' assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento n 281. A decorrere dal 30 giugno 1996 - come meglio precisato nel successivo punto 3 - sono invece da considerare soggetti al contributo i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse, nonche' i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni. </em></div><div align="justify"><em></em></div><div align="justify">senza specificare se l’iscrizione alla Cassa sia obbligatoria o facoltativa<em>,</em> mentre in merito al secondo punto la <a href="http://www.inps.it/circolari/Circolare%20numero%20124%20del%2012-6-1996.htm">Circolare INPS 12.6.96 n. 124 </a>chiarisce che </div><div align="justify"></div><div align="justify"></div><div align="justify"><em>Come e' stato precisato nella circolare n. 112 citata, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 281, il professionista e' tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Si chiarisce al riguardo che il pagamento alla cassa professionale di un contributo forfetario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in misura fissa, integra le condizioni per l'esclusione dal pagamento del contributo del 10% alla gestione separata INPS se, in relazione al contributo versato alla cassa, e' prevista l'erogazione di un trattamento pensionistico. Qualora il versamento forfettario fisso sia invece effettuato a titolo di solidarieta' e non comporti la valutazione del periodo ai fini pensionistici a carico della cassa professionale - si cita a titolo di esempio, il caso dell'ENPAM - il reddito, fermo restando quanto stabilito dal D.L. n. 166/1996 citato circa la decorrenza dell'obbligo assicurativo, dovra' essere assog-gettato a contribuzione INPS,</em></div><div align="justify"><em></em></div><div align="justify"></div><div align="justify">dedurrei, considerato quanto specificato dalle <a href="http://www.cnpadc.it/principale/pag_frame.asp?url=/A_Pubblica/Tirocinanti/index.htm">disposizioni applicative della CNPADC</a>, e cioè che </div><div align="justify"><em>La pre-iscrizione per i tirocinanti è finalizzata a consentire a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista – seguendo il rituale percorso che prevede lo svolgimento del periodo di tirocinio – di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza alla quale si iscriveranno successivamente al conseguimento del titolo di Dottore Commercialista, potendo, in tal modo, incrementare l’anzianità ed il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura per il periodo di pre-iscrizione,</em><br />che chi è pre-iscritto non è tenuto all’iscrizione alla gestione separata.<br />Mi rimane però ancora un dubbio: e se non ci si riesce ad iscrivere alla CNPADC in tempo? </div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-42257925105330603882008-01-31T13:42:00.000+01:002008-01-31T13:51:45.526+01:00PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 3<div align="justify">Alla mia esplicita domanda l'INPS ha pensato bene di non rispondere per iscritto ma di farmi una bella telefonata.</div><div align="justify">In sostanza mi hanno detto che, qualora la cassa commercialisti mi rilasci una dichiarazione in cui riconosce che i versamenti che io faccio in qualità di pre-iscritto sono a titolo contributivo e NON contributi di solidarietà, l' INPS stesso non può vantare alcunchè nei miei confronti.</div><div align="justify">Il contrario di quanto si potesse intuire dalla <a href="http://commercialist.blogspot.com/2008/01/preoccupiamoci-della-pensione-2.html">precedente risposta</a>.</div><div align="justify">Resta il fatto che non mi hanno dato nulla di scritto e che il tono del mio interlocutore non infondeva grossa sicurezza.</div><div align="justify">In pratica sono punto e a capo.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-59156703728580348442008-01-17T12:01:00.000+01:002008-01-17T12:14:35.483+01:00PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 2<a href="http://commercialist.blogspot.com/2007/07/preoccupiamoci-della-pensione.html">Tempo fa</a> scrivevo:<br /><br /><div align="justify"><em>Un altro aspetto interessante della novità (anche se l'INPS non è ancora in grado di confermare quanto sostenuto dalla cnpadc) consiste nel fatto che se un tirocinante decide di aprire partita iva può evitare di iscriversi alla gestione separata dell'inps (con conseguente versamento minimo annuo di circa 2.500 euro) essendo sufficiente il versamento della contribuzione prevista dalla cnpadc.</em></div><div align="justify"><em></em></div><div align="justify">Sfruttando il servizio <a href="http://www.inps.it/home/default.asp?iIDLink=5">INPS Risponde</a> ho posto il seguente quesito:</div><div align="justify"></div><div align="justify"><em>CON LA PRESENTE VORREI CHIEDERVI UN CHIARIMENTO IN MERITO ALLA NECESSITÀ DI ISCRIVERMI ALLA GESTIONE SEPARATA. HO DA POCO TERMINATO IL TIROCINIO PROFESSIONALE PER LA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E NON HO ANCORA SUPERATO L'ESAME ABILITATIVO. GRAZIE ALLA POSSIBILITÀ OFFERTA DALLA CASSA DI PREVIDENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI MI SONO COMUNQUE PRE-ISCRITTO ALLA STESSA PUR NON AVENDO IL TITOLO ABILITATIVO E HO VERSATO I CONTRIBUTI RICHIESTI ANCHE PER LE ANNUALITÀ PREGRESSE. ORA VORREI APRIRE UNA POSIZIONE IVA SVOLGENDO ATTIVITÀ DI CONSULENZA(OVVIAMENTE NON ATTIVITÀ RISERVATE AI DOTTORI COMMERCIALISTI) NELL’ATTESA DI OTTENERE L’ABILITAZIONE. VORREI CHIEDERVI: LA MIA PRE-ISCRIZIONE ALLA CASSA DEI COMMERCIALISTI È SUFFICIENTE O SONO TENUTO COMUNQUE ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS? DEVO VERSARE I CONTRIBUTI SIA A LORO CHE A VOI?</em></div><div align="justify"><em></em></div><div align="justify">La risposta dell'Istituto è stata:</div><div align="justify"></div><div align="justify"><em>con riferimento alla Sua richiesta Le comunichiamo quanto segue: L’iscrizione va effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività (il termine non è tuttavia perentorio, cioè non è prevista una sanzione per lamancata osservanza del termine stesso). La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi sede Inps. La competenza a gestire i versamenti e quindi la posizione assicurativa è invece della sede di residenza del professionista. Dalla data di iscrizione alla Gestione Separata decorre l’obbligo del versamento contributivo. La domanda d'iscrizione alla Gestione Separata deve essere presentata, specificando i dati anagrafici, numero di partiva IVA, eventuale iscrizione ad albi professionali e la data di inizio dell'attività: per posta o direttamente alle Sedi ed Agenzie Inps presenti sul territorio. telefonando ad INPS INFORMA al numero 803.164 tramite il sito internet www.inps.it, cliccando su servizi on line. La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti acontattarci per ulteriori richieste.</em></div><div align="justify"><em></em></div><div align="justify">A me parrebbe un "si, l'iscrizione è obbligatoria" ma, sinceramente, il dubbio permane. Secondo voi?</div><div align="justify">Ho re-inviato un quesito per avere l'assoluta certezza, spero mi rispondano presto.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com9tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-50764769686351600832008-01-15T10:37:00.000+01:002008-01-15T10:41:56.240+01:00770/2008 SEMPLIFICATO<div align="justify">Inizia anche quest'anno il valzer dei <a href="http://www.fiscooggi.it/reader/?LO=01000000d9c8b7a6040000000a00000085430000b8b3bf41000000000100360800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf">rinvii</a> delle assurde scadenze decise dall'attuale governo: il <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Modelli+di+dichiarazione+2008/770+Semplificato+2008/">770/2008 Semplificato</a> dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile p.v. anzichè entro il 31 marzo p.v..</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-78573949617615039082008-01-11T09:03:00.000+01:002008-01-11T09:09:02.969+01:00NUOVO REGIME DEI MINIMI - FINANZIARIA 2008<div align="justify">Ci sono <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eba0a64403fab04/pieghevole3208.pdf">volantini pubblicitari</a> e <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb97f84fde5de50/circ_73e_21_12_2007.pdf">Circolari Ministeriali</a>. Ma il nuovo regime introdotto dalla Finanziaria 2008 vi conviene davvero? Scopritelo <a href="http://www.studiamo.it/blog/regime-per-minimi/regime-per-minimi.htm">cliccando qui</a>.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-62840378985332818692008-01-10T14:26:00.000+01:002008-01-10T14:28:48.270+01:00€UROSCHIAVI / 2<div align="justify">Ecco un <a href="http://www.centrofondi.it/">link interessante</a> per approfondire l'argomento e scoprire alcuni progetti che vogliono contrastare il c.d. signoraggio.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-69753699246251946652008-01-09T13:39:00.000+01:002008-01-09T13:49:13.154+01:00€UROSCHIAVI<a href="http://bp2.blogger.com/_ltANhb15zus/R4TA6AvoyXI/AAAAAAAAACA/dxTczOdrYSE/s1600-h/euroschiavi-2007.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5153455976483441010" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://bp2.blogger.com/_ltANhb15zus/R4TA6AvoyXI/AAAAAAAAACA/dxTczOdrYSE/s320/euroschiavi-2007.gif" border="0" /></a><br /><div align="justify">Ho quasi terminato di leggere questo libro. Si occupa del signoraggio e vuole dimostrare come il mondo sia in mano alle banche.</div><div align="justify">Sarà sicuramente contestabile in alcuni punti ma fa davvero aprire gli occhi. Non perdetevelo.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-4058859563546951132007-11-30T18:15:00.000+01:002007-11-30T18:19:43.624+01:00CI VUOLE PAZIENZA<div align="justify">Sono passati 2 mesi e non sono riuscito a scrivere uno straccio di post. Purtroppo il periodo è stato veramente nero (e forse non dovrei usare il passato) e di tempo ne ho avuto assai poco.</div><div align="justify">Confido nella pazienza dei lettori, non ho abbandonato il blog, prima o poi mi ridedicherò alla scrittura.</div><div align="justify"> </div><div align="justify">Grazie.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-87813394035505847422007-09-28T09:28:00.001+02:002007-09-28T09:30:07.027+02:00INVIO DICHIARAZIONI<div align="justify"><a href="http://bp1.blogger.com/_ltANhb15zus/RvytRtLNtlI/AAAAAAAAAB4/LcsQXSLvSZs/s1600-h/images.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5115153796482053714" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://bp1.blogger.com/_ltANhb15zus/RvytRtLNtlI/AAAAAAAAAB4/LcsQXSLvSZs/s320/images.jpg" border="0" /></a> </div><div align="justify">Periodo critico. Riprenderò a postare quanto prima, ora non c'è abbastanza tempo.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-36522547469503126302007-09-18T13:54:00.001+02:002007-09-18T13:59:17.209+02:00DA USARE IN CASO D'ISPEZIONE TRIBUTARIA<div align="justify">Stavolta mi sono imbattuto in questo <a href="http://www.life.it/life.news/kit/in_genere.it.html">decalogo</a> da utilizzare in caso d'ispezione tributaria:</div><div align="justify"> </div><div align="justify">1) Richiesta tesserino. Loro lo esibiscono e se lo tengono in mano. Noi ricopiamo i dati su un foglio.<br />2) Nel caso si rifiutino chiamare subito, sempre senza aprire, il 112, denunciando che ci sono delle persone che vogliono entrare e si rifiutano di identificarsi. Potrebbero anche essere truffatori.<br />3) Richiesta "Carta o Foglio di Servizio". Fotocopiatelo. E’ questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo devono essere indicate tutte le cose che gli ispettori possono o non possono fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato sul foglio.<br />4) Sul "Foglio di servizio" sono elencati nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono rifiutate l’ispezione.<br />5) Chiamo subito almeno due testimoni. Meglio se sono soci Life, che sanno già come comportarsi e non si fanno intimidire. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non devono mai parlare.<br />6) Avere sempre una macchina fotografica o una cinepresa. Non possono toccarvi la macchina: lo strumento di prova non può essere pignorato.<br />7) Se ho da fare, sia io che i miei dipendenti, continuo a fare. Esiste anche la "Turbativa di Lavoro".<br />8) Non firmate mai alcun verbale. La regola AUREA.<br />9) Possono ispezionarvi soltanto durante l’orario di lavoro.<br />10) L’ispezione può durare al massimo 30 giorni lavorativi.</div><div align="justify"> </div><div align="justify"> </div><div align="justify">Non ho avuto modo di verificare l'attendibilità di quanto riportato ma, anche qualora non fosse totalmente corretto, qualche buon suggerimento c'è certamente.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com2tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-10935738957733137942007-09-10T18:13:00.000+02:002007-09-10T18:26:10.438+02:00CORRISPETTIVI E DICHIARAZIONI<div align="justify">Con un ulteriore <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb9b9b4efc5f1b4/Slittamento%20termine%20trasmissione%20telematica%20corrispettivi%2010%2009%2007.pdf">comunicato stampa</a>, l'Agenzia delle Entrate ha oggi comunicato lo slittamento della trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con volume d'affari superiore ad € 7.000,00 (<a href="http://commercialist.blogspot.com/2007/08/la-trasmissione-telematica-dei.html">inizialmente prevista per il 25 settembre p.v.</a>). Solamente i <strong>contribuenti minimi in franchigia</strong>, pertanto, dovranno adempiere a quanto richiesto entro tale data (pur mancando ancora il software gratuito on-line).</div><div align="justify"> </div><p align="justify">E' stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che conferma il <a href="http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=26390&giornale=26393">rinvio unificato al 1° ottobre p.v.</a> della presentazione dell dichiarazioni dei redditi per </p><ul><li><div align="justify">le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. La proroga è valida per gli stessi soggetti, anche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;</div></li><li><div align="justify">le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o che detengono redditi di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e i soggetti equiparati. Stesso differimento per le dichiarazioni dei produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir; </div></li><li><div align="justify">le Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.</div></li></ul><p align="justify"> </p>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-705568217963513022007-09-07T10:01:00.000+02:002007-09-07T10:24:37.883+02:00SITO WEB E PARTITA IVA<div align="justify">Chiunque abbia un sito web ed una partita iva deve obbligatoriamente esporre quest'ultima nell'homepage del primo. E' quanto stabilito dall'<a href="http://davidefvg.googlepages.com/Documento1.pdf">art.2 del DPR 5 ottobre 2001 n. 404</a> che, al primo comma, dispone: "<em>L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, <strong>nella home-page dell'eventuale sito web</strong> e in ogni altro documento ove richiesto</em>".</div><div align="justify">A tale disposizione sono soggetti tutti i titolari di partita iva che possiedono un sito web e non soltanto coloro che svolgono attività di e-commerce, così come chiarito in <a href="http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=26368&giornale=26365">questo articolo</a> pubblicato sul notiziario on-line dell'Agenzia delle Entrate.</div><div align="justify">Considerando che una svista del genere può comportare una sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.065,83 , direi che un controllino all'homepage è proprio il caso di darlo.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-40659509625706337732007-09-03T16:40:00.000+02:002007-09-03T16:46:44.984+02:00FRIGORIFERI A -20 (%)<div align="justify">Mi è capitato di leggere <a href="http://www.fiscooggi.it/reader/?LO=01000000d9c8b7a604000000090000002095000077c89b41000000000100360800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&type=application/pdf">questo articolo</a>. Se avete ancora qualche euro da poter spendere potrebbe essere conveniente orientarsi su questi prodotti.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-22239099530382971362007-08-30T15:28:00.000+02:002007-08-30T15:37:42.512+02:00LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI<div align="justify">Il <a href="http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Documento.pdf?Request=1&InfoID=0&FirstDocumentID=19600022320060704+++00E+000000101++&LastDocumentID=19600022320060704+++00L+000000201++&Layout=0">Decreto Legge 223/2006, art. 37 commi da 33 a 37</a>, (convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006) ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dell’ammontare dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni con l’emissione dello scontrino fiscale/ricevuta.<br /><br /><strong>Termini per il primo invio.</strong><br />Come indicato dal <a href="http://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebb6450427585ae/cs3004.pdf">Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007 </a>(tuttora in attesa di attuazione mediante Provvedimento) il calendario per il primo invio è il seguente:<br />· imprese della grande distribuzione (identificate come quelle che operano mediante esercizi commerciali/punti vendita aventi superficie superiore a 150 mq se situati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero 250 mq se il Comune supera tale limite d’abitanti) --> <strong>25 settembre 2007</strong>;<br />· per le imprese che non rientrano nella definizione di grande distribuzione la discriminante è data dall’ammontare dei corrispettivi registrati nel corso del periodo d’imposta 2006 secondo il seguente prospetto:<br /> o superiori ad € 6.000.000,00 --> <strong>25 ottobre 2007</strong><br /> o compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 --> <strong>25 novembre 2007</strong><br /> o fino ad € 600.000,00 --> <strong>25 marzo 2008</strong>;<br />· per le imprese che iniziano l’attività nel corso del 2007 --> <strong>25 marzo 2008</strong>.<br /><br /><strong>Termini dell’invio a regime.<br /></strong>Successivamente al primo invio i termini per la trasmissione dei corrispettivi dipenderanno dalla periodicità di liquidazione dell’IVA cui è soggetta l’impresa, pertanto:<br />· i soggetti “mensili” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione mensilmente <strong>entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento</strong> (es.: corrispettivi di gennaio entro il 25 febbraio);<br />· i soggetti “trimestrali” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione trimestralmente <strong>entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento</strong> (es.: corrispettivi del I trimestre entro il 25 maggio);<br />· le imprese della grande distribuzione saranno tenute ad adempiere alla disposizione settimanalmente <strong>entro il 5° giorno lavorativo della settimana successiva</strong>.<br /><br /><strong>Modalità e contenuti dell’invio.</strong><br />L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuato:<br />· direttamente dal soggetto interessato (ad es. tramite registratore di cassa appositamente predisposto);<br />· tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;<br />e dovrà fornire le seguenti informazioni:<br />· codice fiscale del soggetto interessato;<br />· numero identificativo del punto vendita;<br />· ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi (compresi quelli per i quali è emessa fattura).<br /><br />Va precisato che i dati da trasmettere con il primo invio riguardano <strong>i corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 fino all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell’invio</strong> (trimestre, mese o settimana).<br />Quindi, ad esempio, un contribuente con corrispettivi 2006 compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 avrà quale prima scadenza il 25 novembre p.v., termine entro il quale trasmetterà i corrispettivi relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 ottobre 2007. Successivamente, in veste di contribuente con liquidazione IVA mensile, provvederà a trasmettere i corrispettivi di novembre entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, ovvero il 25 dicembre 2007. </div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com3tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-48536129166564102082007-08-29T16:30:00.000+02:002007-08-29T17:05:56.461+02:00LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE<div align="justify">La <a href="http://davidefvg.googlepages.com/Documento.pdf">Legge 27 luglio 2000 n. 212</a> è conosciuta ai più come lo "statuto del contribuente". </div><div align="justify">In teoria dovrebbe tutelare chi paga le tasse da chi le esige ma chi le esige se ne frega altamente.</div><div align="justify">Un esempio per tutti: art. 3 comma 1 </div><div align="justify">"<em>Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono</em>".</div><div align="justify">Se pensate di leggere queste 8 facciate per addormentarvi ve lo sconsiglio, i travasi di bile non conciliano il sonno.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-54591091050349392022007-08-28T09:30:00.000+02:002007-08-28T12:50:20.768+02:00SIGH, SOB....<a href="http://bp0.blogger.com/_ltANhb15zus/RtPPiUPiFII/AAAAAAAAABw/kcP_SP0-Ccg/s1600-h/lavoro.gif"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5103650991197262978" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 259px; CURSOR: hand; HEIGHT: 149px; TEXT-ALIGN: center" height="177" alt="" src="http://bp0.blogger.com/_ltANhb15zus/RtPPiUPiFII/AAAAAAAAABw/kcP_SP0-Ccg/s320/lavoro.gif" width="314" border="0" /></a><br /><div align="justify">Per essere tornato sono tornato ma lasciatemi un attimo di tempo per rendermene conto. </div><div align="justify">A breve conto di riprendere le trasmissioni.</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4382596097964672119.post-57724686899543797412007-08-10T14:19:00.000+02:002007-08-10T14:21:08.657+02:00LE FERIE, FINALMENTE !<a href="http://bp3.blogger.com/_ltANhb15zus/RrxX7YkYtiI/AAAAAAAAABo/SlkGkVw6UyE/s1600-h/chiusoperferie.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5097045555995522594" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; CURSOR: hand; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://bp3.blogger.com/_ltANhb15zus/RrxX7YkYtiI/AAAAAAAAABo/SlkGkVw6UyE/s320/chiusoperferie.jpg" border="0" /></a><br /><div align="center">Dopo tante fatiche riposo fino al 27 agosto! Ciao a tutti!</div>Davidehttp://www.blogger.com/profile/13513993092318633940noreply@blogger.com0