Nel linguaggio comune le parole impresa, azienda e ditta vengono spesso utilizzate come sinonimi ma nel contesto giuridico, in realtà, queste tre parole indicando tre concetti ben diversi tra loro.
L’impresa, come disposto dall’art. 2082 del Codice Civile (c.c.), non è altro che l’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi. Tale attività è svolta dall’imprenditore, ovvero colui che esercita l’attività d’impresa in modo professionale.
L’azienda, come disposto dall’art. 2555 c.c., è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa.
La ditta, pur non essendo chiaramente definita dall’art. 2563 c.c. che ne prevede il contenuto minimo, può essere individuata come il “segno” che contraddistingue un’attività d’impresa svolta con un determinato complesso aziendale.
Se andiamo ad unire i tasselli, pertanto, possiamo dire che fare l'imprenditore significa svolgere un'attività d'impresa mediante l’utilizzo di un insieme di beni (l’azienda) che si distingue dalle altre imprese attraverso la ditta.
Ovviamente ciascuno di questi concetti ha fiumi di letteratura alle spalle e cercherò di approfondirli meglio nei prossimi post.
domenica 22 luglio 2007
VOCABOLARIO: IMPRESA, AZIENDA E DITTA
Etichette: Azienda, Codice civile, Ditta, Impresa, Vocabolario
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1 commento:
Perche non:)
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