E’ quanto si apprende dalla Risoluzione del 27 luglio 2007 n.190, attraverso la quale l’Agenzia delle Entrate fa sapere che non accetterà istanze disapplicative presentate ai sensi dell’art. 37-bis, comma 8, DPR 29 settembre 1973 n. 600 in materia di deducibilità dei costi auto.
Tale indicazione emerge in risposta ad un interpello presentato da un medico che, prove alla mano, aveva richiesto di potersi dedurre il 90% dei costi sostenuti per la propria automobile, dimostrando come tale percentuale riflettesse correttamente l’utilizzo della stessa nell’ambito professionale.
L’Agenzia delle Entrate, senza esaminare la documentazione prodotta dal contribuente istante, ha replicato che il comma 8 dell’art. 37-bis DPR 600/73 prevede la possibilità di disapplicare solamente quelle norme tributarie che hanno lo scopo di contrastare comportamenti elusivi, qualora si dimostri che in una particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.
Premesso ciò, la disposizione prevista dall’art. 164 TUIR, che prevede una deduzione forfetaria dei costi auto per i professionisti pari al 25% (inasprita dal D.L. 262 del 2006), non è da considerarsi una norma con scopo antielusivo bensì una norma riconducibile alla volontà del legislatore di evitare un “evasivo” utilizzo privatistico del bene e, come tale, non rientrante tra le norme disapplicabili tramite interpello.
L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate sbatte la porta in faccia ad una piccola apertura che la stessa aveva fornito nella Risoluzione 7 settembre 1998 n. 133 nella quale, trattando una norma simile, diceva che “la questione sollevata con la richiesta in esame potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973 che consente la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva a seguito della presentazione di apposita istanza da parte del contribuente”.