venerdì 28 settembre 2007

INVIO DICHIARAZIONI

Periodo critico. Riprenderò a postare quanto prima, ora non c'è abbastanza tempo.

martedì 18 settembre 2007

DA USARE IN CASO D'ISPEZIONE TRIBUTARIA

Stavolta mi sono imbattuto in questo decalogo da utilizzare in caso d'ispezione tributaria:
1) Richiesta tesserino. Loro lo esibiscono e se lo tengono in mano. Noi ricopiamo i dati su un foglio.
2) Nel caso si rifiutino chiamare subito, sempre senza aprire, il 112, denunciando che ci sono delle persone che vogliono entrare e si rifiutano di identificarsi. Potrebbero anche essere truffatori.
3) Richiesta "Carta o Foglio di Servizio". Fotocopiatelo. E’ questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo devono essere indicate tutte le cose che gli ispettori possono o non possono fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato sul foglio.
4) Sul "Foglio di servizio" sono elencati nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono rifiutate l’ispezione.
5) Chiamo subito almeno due testimoni. Meglio se sono soci Life, che sanno già come comportarsi e non si fanno intimidire. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non devono mai parlare.
6) Avere sempre una macchina fotografica o una cinepresa. Non possono toccarvi la macchina: lo strumento di prova non può essere pignorato.
7) Se ho da fare, sia io che i miei dipendenti, continuo a fare. Esiste anche la "Turbativa di Lavoro".
8) Non firmate mai alcun verbale. La regola AUREA.
9) Possono ispezionarvi soltanto durante l’orario di lavoro.
10) L’ispezione può durare al massimo 30 giorni lavorativi.
Non ho avuto modo di verificare l'attendibilità di quanto riportato ma, anche qualora non fosse totalmente corretto, qualche buon suggerimento c'è certamente.

lunedì 10 settembre 2007

CORRISPETTIVI E DICHIARAZIONI

Con un ulteriore comunicato stampa, l'Agenzia delle Entrate ha oggi comunicato lo slittamento della trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti con volume d'affari superiore ad € 7.000,00 (inizialmente prevista per il 25 settembre p.v.). Solamente i contribuenti minimi in franchigia, pertanto, dovranno adempiere a quanto richiesto entro tale data (pur mancando ancora il software gratuito on-line).

E' stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che conferma il rinvio unificato al 1° ottobre p.v. della presentazione dell dichiarazioni dei redditi per

  • le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. La proroga è valida per gli stessi soggetti, anche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
  • le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o che detengono redditi di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e i soggetti equiparati. Stesso differimento per le dichiarazioni dei produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;
  • le Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

venerdì 7 settembre 2007

SITO WEB E PARTITA IVA

Chiunque abbia un sito web ed una partita iva deve obbligatoriamente esporre quest'ultima nell'homepage del primo. E' quanto stabilito dall'art.2 del DPR 5 ottobre 2001 n. 404 che, al primo comma, dispone: "L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che restera' invariato anche nelle ipotesi di variazioni di domicilio fiscale fino al momento della cessazione dell'attivita' e che deve essere indicato nelle dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto".
A tale disposizione sono soggetti tutti i titolari di partita iva che possiedono un sito web e non soltanto coloro che svolgono attività di e-commerce, così come chiarito in questo articolo pubblicato sul notiziario on-line dell'Agenzia delle Entrate.
Considerando che una svista del genere può comportare una sanzione amministrativa da € 258,23 ad € 2.065,83 , direi che un controllino all'homepage è proprio il caso di darlo.

lunedì 3 settembre 2007

FRIGORIFERI A -20 (%)

Mi è capitato di leggere questo articolo. Se avete ancora qualche euro da poter spendere potrebbe essere conveniente orientarsi su questi prodotti.

giovedì 30 agosto 2007

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Il Decreto Legge 223/2006, art. 37 commi da 33 a 37, (convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006) ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dell’ammontare dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni con l’emissione dello scontrino fiscale/ricevuta.

Termini per il primo invio.
Come indicato dal Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007 (tuttora in attesa di attuazione mediante Provvedimento) il calendario per il primo invio è il seguente:
· imprese della grande distribuzione (identificate come quelle che operano mediante esercizi commerciali/punti vendita aventi superficie superiore a 150 mq se situati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero 250 mq se il Comune supera tale limite d’abitanti) --> 25 settembre 2007;
· per le imprese che non rientrano nella definizione di grande distribuzione la discriminante è data dall’ammontare dei corrispettivi registrati nel corso del periodo d’imposta 2006 secondo il seguente prospetto:
o superiori ad € 6.000.000,00 --> 25 ottobre 2007
o compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 --> 25 novembre 2007
o fino ad € 600.000,00 --> 25 marzo 2008;
· per le imprese che iniziano l’attività nel corso del 2007 --> 25 marzo 2008.

Termini dell’invio a regime.
Successivamente al primo invio i termini per la trasmissione dei corrispettivi dipenderanno dalla periodicità di liquidazione dell’IVA cui è soggetta l’impresa, pertanto:
· i soggetti “mensili” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (es.: corrispettivi di gennaio entro il 25 febbraio);
· i soggetti “trimestrali” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione trimestralmente entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es.: corrispettivi del I trimestre entro il 25 maggio);
· le imprese della grande distribuzione saranno tenute ad adempiere alla disposizione settimanalmente entro il 5° giorno lavorativo della settimana successiva.

Modalità e contenuti dell’invio.
L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuato:
· direttamente dal soggetto interessato (ad es. tramite registratore di cassa appositamente predisposto);
· tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
e dovrà fornire le seguenti informazioni:
· codice fiscale del soggetto interessato;
· numero identificativo del punto vendita;
· ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi (compresi quelli per i quali è emessa fattura).

Va precisato che i dati da trasmettere con il primo invio riguardano i corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 fino all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell’invio (trimestre, mese o settimana).
Quindi, ad esempio, un contribuente con corrispettivi 2006 compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 avrà quale prima scadenza il 25 novembre p.v., termine entro il quale trasmetterà i corrispettivi relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 ottobre 2007. Successivamente, in veste di contribuente con liquidazione IVA mensile, provvederà a trasmettere i corrispettivi di novembre entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, ovvero il 25 dicembre 2007.

mercoledì 29 agosto 2007

LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

La Legge 27 luglio 2000 n. 212 è conosciuta ai più come lo "statuto del contribuente".
In teoria dovrebbe tutelare chi paga le tasse da chi le esige ma chi le esige se ne frega altamente.
Un esempio per tutti: art. 3 comma 1
"Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".
Se pensate di leggere queste 8 facciate per addormentarvi ve lo sconsiglio, i travasi di bile non conciliano il sonno.

martedì 28 agosto 2007

SIGH, SOB....


Per essere tornato sono tornato ma lasciatemi un attimo di tempo per rendermene conto.
A breve conto di riprendere le trasmissioni.

venerdì 10 agosto 2007

LE FERIE, FINALMENTE !


Dopo tante fatiche riposo fino al 27 agosto! Ciao a tutti!

DEDUCIBILITA' COSTI AUTO: NOVITA' DEL DECRETO "TESORETTO"

Il 2 agosto u.s. è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 2 luglio 2007 n.81 contenente interessanti novità fiscali. Tra le altre è stata finalmente partorita la normativa definitiva (si spera) in merito alla deducibilità dei costi relativi alle auto utilizzate da imprese e lavoratori autonomi.
Tale normativa, infatti, dal 14 settembre u.s. era stata rivisitata in negativo per il contribuente poichè l'amministrazione finanziaria, per compensare la bocciatura subita dalla Corte di Giustizia Europea in materia di IVA, aveva reso indeducibili i costi auto per le imprese e ridotto al 25% i costi deducibili dai professionisti.
Successivamente, il 27 giugno u.s., è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della comunità europea la decisione del Consiglio che permette all'Italia di stabilire la misura forfetaria del 40% quale limite massimo di detrazione dell'IVA.
In sostanza l'Unione Europea ha tolto con una mano e parzialmente restituito con l'altra e lo Stato si è nel frattempo tutelato a spese del contribuente negandogli la possibilità di dedursi i costi.
Ora che la situazione è migliorata per le casse erariali è stato concesso anche ad imprese e professionisti un piccolo miglioramento, in particolare:

  • dal 2007 sono deducibili i costi nella misura del 40% sia per imprese che per professionisti (esclusi agenti e rappresentanti per i quali le norme non sono mai cambiate);
  • dal 2006 sono deducibili il 20% dei costi per le imprese e il 30% dei costi per i professionisti (ma visto che ormai le dichiarazioni per il 2006 sono già chiuse si dovrà aspettare l'acconto di novembre per poter recuperare il vantaggio concesso!).