venerdì 28 settembre 2007
martedì 18 settembre 2007
DA USARE IN CASO D'ISPEZIONE TRIBUTARIA
2) Nel caso si rifiutino chiamare subito, sempre senza aprire, il 112, denunciando che ci sono delle persone che vogliono entrare e si rifiutano di identificarsi. Potrebbero anche essere truffatori.
3) Richiesta "Carta o Foglio di Servizio". Fotocopiatelo. E’ questo il documento basilare di tutte le ispezioni; su questo devono essere indicate tutte le cose che gli ispettori possono o non possono fare. Essi devono attenersi esclusivamente a quanto indicato sul foglio.
4) Sul "Foglio di servizio" sono elencati nomi degli Ispettori. Se i nomi non corrispondono rifiutate l’ispezione.
5) Chiamo subito almeno due testimoni. Meglio se sono soci Life, che sanno già come comportarsi e non si fanno intimidire. Vanno bene comunque familiari e dipendenti. I testimoni non devono mai parlare.
6) Avere sempre una macchina fotografica o una cinepresa. Non possono toccarvi la macchina: lo strumento di prova non può essere pignorato.
7) Se ho da fare, sia io che i miei dipendenti, continuo a fare. Esiste anche la "Turbativa di Lavoro".
8) Non firmate mai alcun verbale. La regola AUREA.
9) Possono ispezionarvi soltanto durante l’orario di lavoro.
10) L’ispezione può durare al massimo 30 giorni lavorativi.
Pubblicato da
Davide
2
commenti
lunedì 10 settembre 2007
CORRISPETTIVI E DICHIARAZIONI
E' stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm che conferma il rinvio unificato al 1° ottobre p.v. della presentazione dell dichiarazioni dei redditi per
- le società di capitali, i soggetti equiparati e gli enti non commerciali, per i quali i termini per la presentazione della dichiarazione scadono tra il 1° maggio e il 30 settembre 2007. La proroga è valida per gli stessi soggetti, anche con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare;
- le persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo o che detengono redditi di partecipazione, le società di persone, le associazioni tra artisti e professionisti, le società semplici e i soggetti equiparati. Stesso differimento per le dichiarazioni dei produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir;
- le Amministrazioni pubbliche elencate all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
Pubblicato da
Davide
0
commenti
Etichette: Adempimenti, Fisco, Novità, Scadenze
venerdì 7 settembre 2007
SITO WEB E PARTITA IVA
Pubblicato da
Davide
0
commenti
Etichette: Adempimenti, Fisco
lunedì 3 settembre 2007
FRIGORIFERI A -20 (%)
Pubblicato da
Davide
0
commenti
giovedì 30 agosto 2007
LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI
Termini per il primo invio.
Come indicato dal Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007 (tuttora in attesa di attuazione mediante Provvedimento) il calendario per il primo invio è il seguente:
· imprese della grande distribuzione (identificate come quelle che operano mediante esercizi commerciali/punti vendita aventi superficie superiore a 150 mq se situati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero 250 mq se il Comune supera tale limite d’abitanti) --> 25 settembre 2007;
· per le imprese che non rientrano nella definizione di grande distribuzione la discriminante è data dall’ammontare dei corrispettivi registrati nel corso del periodo d’imposta 2006 secondo il seguente prospetto:
o superiori ad € 6.000.000,00 --> 25 ottobre 2007
o compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 --> 25 novembre 2007
o fino ad € 600.000,00 --> 25 marzo 2008;
· per le imprese che iniziano l’attività nel corso del 2007 --> 25 marzo 2008.
Termini dell’invio a regime.
Successivamente al primo invio i termini per la trasmissione dei corrispettivi dipenderanno dalla periodicità di liquidazione dell’IVA cui è soggetta l’impresa, pertanto:
· i soggetti “mensili” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (es.: corrispettivi di gennaio entro il 25 febbraio);
· i soggetti “trimestrali” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione trimestralmente entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es.: corrispettivi del I trimestre entro il 25 maggio);
· le imprese della grande distribuzione saranno tenute ad adempiere alla disposizione settimanalmente entro il 5° giorno lavorativo della settimana successiva.
Modalità e contenuti dell’invio.
L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuato:
· direttamente dal soggetto interessato (ad es. tramite registratore di cassa appositamente predisposto);
· tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
e dovrà fornire le seguenti informazioni:
· codice fiscale del soggetto interessato;
· numero identificativo del punto vendita;
· ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi (compresi quelli per i quali è emessa fattura).
Va precisato che i dati da trasmettere con il primo invio riguardano i corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 fino all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell’invio (trimestre, mese o settimana).
Quindi, ad esempio, un contribuente con corrispettivi 2006 compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 avrà quale prima scadenza il 25 novembre p.v., termine entro il quale trasmetterà i corrispettivi relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 ottobre 2007. Successivamente, in veste di contribuente con liquidazione IVA mensile, provvederà a trasmettere i corrispettivi di novembre entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, ovvero il 25 dicembre 2007.
Pubblicato da
Davide
3
commenti
mercoledì 29 agosto 2007
LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE
Pubblicato da
Davide
1 commenti
Etichette: Fisco, Statuto del contribuente
martedì 28 agosto 2007
SIGH, SOB....
Pubblicato da
Davide
0
commenti
venerdì 10 agosto 2007
DEDUCIBILITA' COSTI AUTO: NOVITA' DEL DECRETO "TESORETTO"
Il 2 agosto u.s. è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 2 luglio 2007 n.81 contenente interessanti novità fiscali. Tra le altre è stata finalmente partorita la normativa definitiva (si spera) in merito alla deducibilità dei costi relativi alle auto utilizzate da imprese e lavoratori autonomi.
Tale normativa, infatti, dal 14 settembre u.s. era stata rivisitata in negativo per il contribuente poichè l'amministrazione finanziaria, per compensare la bocciatura subita dalla Corte di Giustizia Europea in materia di IVA, aveva reso indeducibili i costi auto per le imprese e ridotto al 25% i costi deducibili dai professionisti.
Successivamente, il 27 giugno u.s., è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della comunità europea la decisione del Consiglio che permette all'Italia di stabilire la misura forfetaria del 40% quale limite massimo di detrazione dell'IVA.
In sostanza l'Unione Europea ha tolto con una mano e parzialmente restituito con l'altra e lo Stato si è nel frattempo tutelato a spese del contribuente negandogli la possibilità di dedursi i costi.
Ora che la situazione è migliorata per le casse erariali è stato concesso anche ad imprese e professionisti un piccolo miglioramento, in particolare:
- dal 2007 sono deducibili i costi nella misura del 40% sia per imprese che per professionisti (esclusi agenti e rappresentanti per i quali le norme non sono mai cambiate);
- dal 2006 sono deducibili il 20% dei costi per le imprese e il 30% dei costi per i professionisti (ma visto che ormai le dichiarazioni per il 2006 sono già chiuse si dovrà aspettare l'acconto di novembre per poter recuperare il vantaggio concesso!).
Pubblicato da
Davide
2
commenti
Etichette: Auto, Fisco, Impresa, Lavoro autonomo, Novità


