giovedì 30 agosto 2007

LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Il Decreto Legge 223/2006, art. 37 commi da 33 a 37, (convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006) ha introdotto l’obbligo dell’invio telematico dell’ammontare dei corrispettivi giornalieri per tutti i soggetti che certificano le proprie operazioni con l’emissione dello scontrino fiscale/ricevuta.

Termini per il primo invio.
Come indicato dal Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2007 (tuttora in attesa di attuazione mediante Provvedimento) il calendario per il primo invio è il seguente:
· imprese della grande distribuzione (identificate come quelle che operano mediante esercizi commerciali/punti vendita aventi superficie superiore a 150 mq se situati in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ovvero 250 mq se il Comune supera tale limite d’abitanti) --> 25 settembre 2007;
· per le imprese che non rientrano nella definizione di grande distribuzione la discriminante è data dall’ammontare dei corrispettivi registrati nel corso del periodo d’imposta 2006 secondo il seguente prospetto:
o superiori ad € 6.000.000,00 --> 25 ottobre 2007
o compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 --> 25 novembre 2007
o fino ad € 600.000,00 --> 25 marzo 2008;
· per le imprese che iniziano l’attività nel corso del 2007 --> 25 marzo 2008.

Termini dell’invio a regime.
Successivamente al primo invio i termini per la trasmissione dei corrispettivi dipenderanno dalla periodicità di liquidazione dell’IVA cui è soggetta l’impresa, pertanto:
· i soggetti “mensili” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione mensilmente entro il giorno 25 del mese successivo a quello di riferimento (es.: corrispettivi di gennaio entro il 25 febbraio);
· i soggetti “trimestrali” saranno tenuti ad adempiere alla disposizione trimestralmente entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (es.: corrispettivi del I trimestre entro il 25 maggio);
· le imprese della grande distribuzione saranno tenute ad adempiere alla disposizione settimanalmente entro il 5° giorno lavorativo della settimana successiva.

Modalità e contenuti dell’invio.
L’invio telematico dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuato:
· direttamente dal soggetto interessato (ad es. tramite registratore di cassa appositamente predisposto);
· tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
e dovrà fornire le seguenti informazioni:
· codice fiscale del soggetto interessato;
· numero identificativo del punto vendita;
· ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni/prestazioni di servizi (compresi quelli per i quali è emessa fattura).

Va precisato che i dati da trasmettere con il primo invio riguardano i corrispettivi conseguiti dal 1° luglio 2007 fino all’ultimo giorno utile del periodo di riferimento dell’invio (trimestre, mese o settimana).
Quindi, ad esempio, un contribuente con corrispettivi 2006 compresi tra € 600.000,00 ed € 6.000.000,00 avrà quale prima scadenza il 25 novembre p.v., termine entro il quale trasmetterà i corrispettivi relativi al periodo compreso tra il 1° luglio 2007 ed il 31 ottobre 2007. Successivamente, in veste di contribuente con liquidazione IVA mensile, provvederà a trasmettere i corrispettivi di novembre entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento, ovvero il 25 dicembre 2007.

mercoledì 29 agosto 2007

LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE

La Legge 27 luglio 2000 n. 212 è conosciuta ai più come lo "statuto del contribuente".
In teoria dovrebbe tutelare chi paga le tasse da chi le esige ma chi le esige se ne frega altamente.
Un esempio per tutti: art. 3 comma 1
"Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono".
Se pensate di leggere queste 8 facciate per addormentarvi ve lo sconsiglio, i travasi di bile non conciliano il sonno.

martedì 28 agosto 2007

SIGH, SOB....


Per essere tornato sono tornato ma lasciatemi un attimo di tempo per rendermene conto.
A breve conto di riprendere le trasmissioni.

venerdì 10 agosto 2007

LE FERIE, FINALMENTE !


Dopo tante fatiche riposo fino al 27 agosto! Ciao a tutti!

DEDUCIBILITA' COSTI AUTO: NOVITA' DEL DECRETO "TESORETTO"

Il 2 agosto u.s. è stato convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 2 luglio 2007 n.81 contenente interessanti novità fiscali. Tra le altre è stata finalmente partorita la normativa definitiva (si spera) in merito alla deducibilità dei costi relativi alle auto utilizzate da imprese e lavoratori autonomi.
Tale normativa, infatti, dal 14 settembre u.s. era stata rivisitata in negativo per il contribuente poichè l'amministrazione finanziaria, per compensare la bocciatura subita dalla Corte di Giustizia Europea in materia di IVA, aveva reso indeducibili i costi auto per le imprese e ridotto al 25% i costi deducibili dai professionisti.
Successivamente, il 27 giugno u.s., è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della comunità europea la decisione del Consiglio che permette all'Italia di stabilire la misura forfetaria del 40% quale limite massimo di detrazione dell'IVA.
In sostanza l'Unione Europea ha tolto con una mano e parzialmente restituito con l'altra e lo Stato si è nel frattempo tutelato a spese del contribuente negandogli la possibilità di dedursi i costi.
Ora che la situazione è migliorata per le casse erariali è stato concesso anche ad imprese e professionisti un piccolo miglioramento, in particolare:

  • dal 2007 sono deducibili i costi nella misura del 40% sia per imprese che per professionisti (esclusi agenti e rappresentanti per i quali le norme non sono mai cambiate);
  • dal 2006 sono deducibili il 20% dei costi per le imprese e il 30% dei costi per i professionisti (ma visto che ormai le dichiarazioni per il 2006 sono già chiuse si dovrà aspettare l'acconto di novembre per poter recuperare il vantaggio concesso!).

giovedì 9 agosto 2007

CIRCOLO GIOVANI FRIULI COLLINARE

Concedetemi una piccola variante alle tematiche del blog ma non posso esimermi dall'annunciare la nascita del sito



venerdì 3 agosto 2007

AFFITTO D'AZIENDA: PROFILI CONTABILI

A causa di problemi d'impaginazione del post ho optato per caricare un file .pdf con un esempio.
Potete visualizzarlo e scaricarlo qui.
Mi auguro non ci siano errori, qualora ce ne fossero vi prego di segnalarmelo.

giovedì 2 agosto 2007

INVIO TELEMATICO: DI PROROGA IN PROROGA

Con un comunicato stampa del 1 agosto 2007 l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la consueta proroga estiva per i versamenti di agosto, facendo slittare le scadenze previste per il 16 al giorno 20.
Nello stesso comunicato ha dato poi conferma alle voci che già da qualche tempo circolavano: la trasmissione telematica delle dichiarazioni scadrà il 1° ottobre p.v. e non più a scaglioni il 10 e 25 settembre. Si tratta già del secondo ripensamento in meno di 2 mesi, ottimo governo.

mercoledì 1 agosto 2007

LO STATO RESTITUISCE...SE NE HA VOGLIA

L’amministrazione finanziaria è il creditore più feroce di qualunque imprenditore: pretende sempre tanto (dando poco in cambio) e lo pretende a scadenze blindatissime, pena sanzioni ed interessi o, nel peggiore dei casi, pignoramenti.
Tra qualche giorno l’amministrazione finanziaria si riconoscerà anche il diritto di diventare un debitore moroso per legge, con buona pace dei titolari di partita iva d’Italia.
L’opprimente legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), infatti, all’art. 1 commi 30 e 31 prevede quanto segue:

30. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 10.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.

31. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita', anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.

In sostanza bisogna chiedere al debitore non se vuole pagare ma semplicemente se vuole restituire quanto di troppo gli è stato eventualmente versato.
Vi propongo questo articolo di Gian Paolo Tosoni che illustra le indiscrezioni che sono trapelate in proposito, per quanto mi riguarda tornerò sull’argomento a provvedimento definitivamente pubblicato.