giovedì 21 febbraio 2008

QUASI QUASI...

Ogni tanto mo chiedo chi me lo ha fatto fare....un bel posto pubblico forse sarebbe meglio....chissà...

lunedì 18 febbraio 2008

PREOCCUPIAMOCI DELLA PENSIONE / 4

Forse una soluzione c’è.
Considerando che la Circolare INPS 25.5.96 n. 112 dice che
Sono inoltre da considerare esclusi dall'obbligo assicurativo i liberi professionisti gia' assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento n 281. A decorrere dal 30 giugno 1996 - come meglio precisato nel successivo punto 3 - sono invece da considerare soggetti al contributo i liberi professionisti iscritti a casse di categoria, relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione alle casse stesse, nonche' i pensionati e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti nell'esercizio di arti e professioni.
senza specificare se l’iscrizione alla Cassa sia obbligatoria o facoltativa, mentre in merito al secondo punto la Circolare INPS 12.6.96 n. 124 chiarisce che
Come e' stato precisato nella circolare n. 112 citata, ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 281, il professionista e' tenuto al pagamento del contributo alla gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria. Si chiarisce al riguardo che il pagamento alla cassa professionale di un contributo forfetario di importo non direttamente proporzionale al reddito, ma determinato in misura fissa, integra le condizioni per l'esclusione dal pagamento del contributo del 10% alla gestione separata INPS se, in relazione al contributo versato alla cassa, e' prevista l'erogazione di un trattamento pensionistico. Qualora il versamento forfettario fisso sia invece effettuato a titolo di solidarieta' e non comporti la valutazione del periodo ai fini pensionistici a carico della cassa professionale - si cita a titolo di esempio, il caso dell'ENPAM - il reddito, fermo restando quanto stabilito dal D.L. n. 166/1996 citato circa la decorrenza dell'obbligo assicurativo, dovra' essere assog-gettato a contribuzione INPS,
dedurrei, considerato quanto specificato dalle disposizioni applicative della CNPADC, e cioè che
La pre-iscrizione per i tirocinanti è finalizzata a consentire a coloro che si stanno preparando alla libera professione di Dottore Commercialista – seguendo il rituale percorso che prevede lo svolgimento del periodo di tirocinio – di poter ottenere una copertura previdenziale presso la Cassa di Previdenza alla quale si iscriveranno successivamente al conseguimento del titolo di Dottore Commercialista, potendo, in tal modo, incrementare l’anzianità ed il montante contributivo utile ai fini della determinazione della pensione futura per il periodo di pre-iscrizione,
che chi è pre-iscritto non è tenuto all’iscrizione alla gestione separata.
Mi rimane però ancora un dubbio: e se non ci si riesce ad iscrivere alla CNPADC in tempo?